Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e termine dilatorio (TAR Sicilia n. 289 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della P.A., previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua formazione. Il giudice amministrativo, investito dell’ottemperanza a sentenza del G.A. o del G.O., deve accertare il passaggio in giudicato del titolo, ove non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertata la perdurante inerzia dell’Amministrazione, il ricorso è accolto e si ordina l’adempimento, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Una docente otteneva dal Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 2435/2023 del 18/12/2023, il riconoscimento del diritto a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla costituzione della Carta e all’accredito della somma complessiva di € 1.500,00, oltre interessi legali.
La sentenza, notificata in data 18/12/2023, non veniva impugnata e passava in giudicato. Il Ministero non vi dava però esecuzione. Ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni per l’azione esecutiva verso la P.A., la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, notificato il 17 novembre 2025. L’Amministrazione intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni. La notificazione del titolo esecutivo è avvenuta il 18/12/2023; l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato il 17/11/2025, dopo quasi due anni. La condizione di procedibilità risulta pertanto soddisfatta.
Il Tribunale verifica poi il passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, requisito necessario ogni qual volta non si tratti — come nel caso di specie — di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. A tal fine richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905 e l’attestazione di segreteria del 10/11/2025.
Nel merito, la pretesa esercitata trova fondamento nella sentenza del giudice del lavoro. Il ricorso è quindi accolto e si ordina al Ministero di costituire la Carta elettronica in favore della ricorrente, con accredito delle somme dovute per gli anni scolastici indicati, per l’importo complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre il termine assegnato, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, perché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori 60 giorni dal vano scadere del termine precedente.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al difensore antistatario, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.
Nota della Redazione
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