Revoca della revoca della risoluzione e affidamento del secondo classificato interpellato (TAR Sicilia n. 177 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che, dopo aver risolto per grave inadempimento una concessione, abbia interpellato il secondo classificato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, non può poi revocare in autotutela la revoca, ripristinando il rapporto con l’originario affidatario, senza instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con l’interpellato e senza valutare l’affidamento che l’interpello ha fatto maturare in capo a quest’ultimo. In tal caso la posizione del secondo classificato riemerge a dignità di interesse giuridicamente protetto sotto il profilo procedimentale, provvedimentale e giurisdizionale. Il provvedimento di revoca della revoca che ometta tali adempimenti è illegittimo e va annullato.

Il Fatto

Un Comune avviava nel 2021 una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari su paline e pensiline del trasporto pubblico locale urbano, per cinque anni. La concessione era aggiudicata a una società prima classificata; la odierna ricorrente si collocava al secondo posto. Con successiva determinazione del 3 aprile 2025 il Comune accertava gravi inadempienze manutentive a carico della concessionaria, con ammaloramenti strutturali e pericolo per la sicurezza pubblica, e disponeva la risoluzione in danno della concessione.

Ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, il Comune interpellava la seconda classificata, che manifestava immediata disponibilità al subentro alle condizioni originarie. Anziché proseguire l’iter, il Comune sospendeva l’efficacia della revoca con due atti del maggio 2025 e poi, con determinazione del 2 luglio 2025, revocava la revoca, ripristinando l’affidamento in favore del precedente concessionario, già accertato inadempiente, senza motivare su gravi ragioni di pubblico interesse e senza coinvolgere la seconda classificata. Quest’ultima impugnava l’atto davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, sollevata dal Comune e dalla controinteressata: secondo costoro, solo un formale provvedimento di aggiudicazione avrebbe fatto sorgere in capo all’interpellato una posizione tutelabile. Il TAR respinge la tesi, ritenendo non pertinente il precedente di Cons. Stato, Sez. III, n. 1441 del 2018, che riguardava l’aggiudicatario provvisorio e non il destinatario di un interpello ex art. 110.

Il Collegio osserva che la tesi dell’interesse semplice dell’interpellato si correla alla sola ipotesi in cui la stazione appaltante, dopo la revoca per inadempimento, decida di non concludere alcun contratto con il secondo classificato: in tal caso l’interesse di costui si riassorbe in quello indifferenziato di tutti gli operatori del settore. Diversa è l’ipotesi in cui l’amministrazione, anziché tornare sul mercato, chiuda la vicenda restaurando la posizione dell’originario affidatario.

In tale evenienza la posizione del concorrente interpellato riemerge a tutela giuridica sotto un triplice profilo: procedimentale, perché non si può revocare la revoca senza previo contraddittorio con il soggetto interpellato; provvedimentale, perché il provvedimento non può omettere di valutare l’affidamento maturato; giurisdizionale, perché il mancato ritorno delle prestazioni sul mercato fonda un interesse protetto della ricorrente.

Quanto ai due atti di sospensione del maggio 2025, il Collegio ne dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, essendo atti a efficacia meramente temporanea, superati dalla revoca della revoca. Gli stessi atti restano però apprezzabili come indizio della scarsa linearità dell’azione amministrativa: il Comune, che aveva sospeso la revoca per verificare le inadempienze, aveva contestualmente già interpellato il secondo classificato.

Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento della sola determinazione del 2 luglio 2025, per violazione del legittimo affidamento e del giusto procedimento, e improcedibile per il resto. Il Comune e la controinteressata sono condannati alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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