Revoca di affidamento diretto: non ravvisato il fumus per la sospensione cautelare (TAR Sardegna n. 213 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione cautelare di un provvedimento di revoca di un affidamento diretto va respinta quando le censure della ricorrente non superano la soglia della non implausibile valutazione compiuta dall’Amministrazione in ordine alla possibile sovrapposizione con un preesistente rapporto concessorio. Il requisito del periculum in mora non può ritenersi adeguatamente dimostrato quando il pregiudizio dedotto abbia natura esclusivamente patrimoniale e risulti suscettibile di integrale ristoro all’esito del giudizio di merito nelle forme previste dall’ordinamento.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva revocato il precedente affidamento diretto del servizio di pagamento delle tariffe di sosta nelle aree comunali, disposto in suo favore tramite la piattaforma dalla stessa messa a disposizione. Avverso tale revoca la società chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia. Nel giudizio si costituivano il Comune e la controinteressata, la quale aveva a sua volta proposto ricorso incidentale avverso l’affidamento originario e il provvedimento di autotutela, nella parte in cui questo non avesse disposto il ritiro dell’atto di affidamento per la sua originaria invalidità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo, allo stato della sommaria cognizione propria della fase, che le censure non fossero assistite da una prognosi di fondatezza tale da giustificare la misura. In particolare, il Collegio ha valorizzato la non implausibile valutazione dell’Amministrazione circa la possibile sovrapposizione tra l’affidamento oggetto di revoca e il preesistente rapporto concessorio, rimandando i relativi approfondimenti alla sede di merito.
Il Tribunale ha, inoltre, osservato che neppure risulta adeguatamente dimostrato il periculum in mora, avuto riguardo alla natura essenzialmente patrimoniale del pregiudizio dedotto dalla ricorrente. Tale pregiudizio è stato ritenuto suscettibile di integrale ristoro, ove ne ricorrano i presupposti all’esito del giudizio di merito, nelle forme previste dall’ordinamento.
Conseguentemente, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato è stata respinta, con fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito e compensazione delle spese della presente fase.
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Nota della Redazione
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