Accesso difensivo alle generalità dell’agente accertatore prevalente sulla riservatezza (TAR Lazio n. 14477 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, volta a conoscere le generalità dell’agente accertatore di una violazione amministrativa, merita accoglimento. La mera riferibilità dei documenti all’identificazione del verbalizzante non determina un bilanciamento rafforzato con l’interesse alla riservatezza, essendo inidonea a evocare la categoria dei “dati sensibili e giudiziari”. Nell’accesso difensivo, l’esigenza di tutela giudiziale e stragiudiziale prevale sulla privacy del pubblico dipendente, al quale non è riconosciuto un “diritto all’anonimato”. La domanda risarcitoria per ritardata ostensione è infondata se il danno è allegato in modo apodittico e non è dimostrata la perdita di chance, anche perché la querela può essere proposta contro ignoti e i reati di falso sono procedibili d’ufficio.
Il Fatto
Il ricorrente, destinatario di un preavviso di accertamento di infrazione, proponeva istanza di accesso agli atti per ottenere le generalità complete degli agenti accertatori. L’amministrazione opponeva un diniego, fondato su una deliberazione interpretata nel senso di precludere l’accesso difensivo. Il ricorrente impugnava il diniego dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento del diritto all’ostensione dei nominativi e la condanna dell’amministrazione al risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda di accesso, richiamando il precedente di Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2530. La conoscenza delle generalità dell’agente verbalizzante è indispensabile per la verifica dei titoli legittimanti l’attività accertativa e per esercitare il diritto di difesa, anche al fine di notificare gli atti introduttivi di un eventuale contenzioso.
Rilevante è il passaggio in cui si esclude che la riservatezza possa essere opposta in modo rafforzato: i nominativi non integrano “dati sensibili e giudiziari”, sicché l’esigenza di tutela delle ragioni del ricorrente prevale sull’interesse alla privacy dell’agente. L’attività di accertamento, svolta da un incaricato di pubblico servizio, impone la sottoscrizione degli atti e non configura un “diritto all’anonimato” del dipendente.
La domanda risarcitoria è stata invece rigettata. Il danno è stato allegato in modo apodittico, senza indicare la lesione concreta patita. La proposizione di una querela non presuppone la conoscenza del nominativo dell’incolpato, essendo ammessa anche contro ignoti. In ogni caso, l’eventuale falso in atto pubblico è procedibile d’ufficio, rendendo non configurabile la perdita di chance lamentata.
Il Collegio ha ordinato all’amministrazione di comunicare i nominativi richiesti, compensando le spese stante la parziale fondatezza delle domande, con condanna al rimborso del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.