Emersione dal lavoro irregolare: decisiva la dichiarazione della datrice all’ITL (TAR Toscana n. 725 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di emersione dal lavoro irregolare disciplinata dall’art. 103 d.l. n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, le dichiarazioni rese personalmente dal datore di lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sottoscritte, costituiscono elemento istruttorio sufficiente a fondare il diniego della Prefettura sull’istanza di emersione. La circostanza che i luoghi di abitazione e di esercizio dell’attività d’impresa coincidano non integra di per sé prova dell’errore del dichiarante, ma rende anzi verosimile l’impiego dei lavoratori stranieri nell’attività d’impresa, sotto l’apparenza del lavoro domestico. La comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990 è rispettata quando l’Amministrazione valuti le osservazioni del privato e motivi in modo nuovo e autonomo, anche sostituendo integralmente la precedente motivazione. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato quando l’istanza di emersione sia rigettata per difetto dei presupposti di regolarità.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento della Prefettura di Firenze del 7 gennaio 2022, con cui è stata respinta l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata nel luglio 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 per il sostegno al bisogno familiare di due cittadini extracomunitari.

La procedura ha avuto un andamento irregolare. Un primo rigetto è stato annullato d’ufficio in autotutela perché adottato senza la comunicazione dei motivi ostativi. Seguita tale comunicazione, fondata sul parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, l’Amministrazione ha notificato un secondo diniego recante il medesimo contenuto, protocollo, data e firma digitale del primo. Da qui una nuova istanza di autotutela e, infine, il provvedimento del gennaio 2022, che ha integrato la motivazione richiamando la valutazione delle osservazioni difensive. I ricorrenti hanno dedotto l’inesistenza o nullità del secondo diniego, la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, l’erronea interpretazione delle dichiarazioni della datrice di lavoro e la mancata considerazione della promiscuità dei luoghi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo osservando che l’Amministrazione, pur senza particolare precisione, ha sostituito e non meramente integrato il secondo provvedimento con quello del gennaio 2022. Quest’ultimo costituisce un provvedimento nuovo e autonomo, adottato riesercitando il potere come sarebbe avvenuto a seguito di annullamento giudiziale o d’ufficio, e fondato sulla valutazione dell’elemento istruttorio ulteriore.

Sui motivi concernenti il merito del diniego, il TAR conferma quanto già ritenuto in sede cautelare. L’accertamento compiuto dall’ITL, che ha sentito direttamente la datrice di lavoro come da dichiarazione firmata, è sufficiente a giustificare il rigetto. La successiva nota difensiva e gli altri elementi dedotti non valgono a dimostrare l’errore della dichiarante nel comprendere le domande, né che i lavoratori non fossero impiegati nell’attività di traduzione e di assistenza legata alle procedure emergenziali.

La promiscuità dei luoghi di lavoro e di abitazione, lungi dal provare l’errore, rende verosimili le dichiarazioni rese all’ITL. L’utilizzo “in casa” dei lavoratori stranieri può così giustificare un’apparenza di lavoro domestico, a fronte di un impiego nella diversa attività d’impresa della datrice.

Infine, il Collegio respinge il motivo sul permesso di soggiorno per attesa occupazione. La normativa sull’emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, correla il rilascio del permesso all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro conforme all’art. 103 d.l. n. 34 del 2020. In difetto di una sufficiente capacità economica del datore, il permesso non può essere rilasciato. Il TAR esclude dubbi di legittimità costituzionale della disposizione, orientata a garantire la controllabilità della procedura ed a evitare condotte abusive.

Il ricorso è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite attesa la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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