Nullaosta del Parco e verifica della legittimità edilizia del fabbricato (TAR Toscana n. 682 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi su immobili ricadenti in area protetta, il nullaosta dell’Ente Parco ex art. 13, legge n. 394/1991 costituisce atto autonomo rispetto al permesso di costruire e all’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che l’Ente può legittimamente verificare, in via preliminare, la sussistenza della legittimità edilizio-urbanistica del manufatto. Grava sul proprietario l’onere della prova del carattere risalente del fabbricato a epoca anteriore al 1° settembre 1967, non essendo sufficienti dichiarazioni sostitutive o fotografie non datate. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità non rende inefficace l’ordine di demolizione, ma ne sospende soltanto l’efficacia, che riacquista pienezza in caso di rigetto della sanatoria.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui l’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano le ha negato il nullaosta ex art. 13, legge n. 394/1991, nel contesto di un procedimento pendente davanti al Comune di Capoliveri, attivato per ottenere l’accertamento di conformità ex art. 209, legge reg. Toscana n. 65/2014 su un manufatto di sua proprietà. L’Ente ha motivato il diniego rilevando che il fabbricato era privo di legittimità edilizio-urbanistica e che l’intervento risultava in contrasto con l’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco, richiamando la vigenza delle pregresse ordinanze comunali di demolizione.
La vicenda trae origine dal fatto che i Carabinieri Forestali avevano accertato, nel 2017, opere eseguite in difformità dal permesso di costruire, con successiva adozione delle ordinanze di demolizione n. 67 del 14 agosto 2017 e n. 6 dell’8 febbraio 2019. La ricorrente ha proposto istanza di sanatoria nel 2019, sostenendo la preesistenza del manufatto al 1967. Il ricorso è affidato a tre censure: difetto di istruttoria e di motivazione, incompetenza dell’Ente Parco rispetto alla verifica di legittimità edilizia e inefficacia delle ordinanze di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, prescindendo dall’esame dell’eccezione preliminare di tardività, non apparendo del tutto priva di fondamento l’argomentazione dell’Ente secondo cui la notifica del provvedimento al solo tecnico incaricato avrebbe superato il termine di sessanta giorni ex art. 29 cod. proc. amm..
Nel merito, il TAR ha respinto la prima censura, relativa al difetto istruttorio e motivazionale. Ha accertato che sull’area grava un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 e del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di area ricompresa nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Ha rilevato che la documentazione depositata non è idonea a dimostrare la presenza del manufatto anteriormente al 1° settembre 1967: alcune fotografie non sono datate e l’unico documento valutabile è l’aerofotogrammetria del 15 settembre 1970, che evidenzia l’assenza dell’attuale fabbricato.
Quanto alle dichiarazioni testimoniali, il Collegio ha richiamato il costante orientamento secondo cui la prova della risalenza deve essere improntata a particolare rigore, essendo escluse le dichiarazioni sostitutive (Cons. Stato, sez. IV, n. 2626 del 2016; Cons. Stato, sez. IV, n. 2270 del 2002). Ha inoltre ribadito che l’onere probatorio grava sul proprietario (Cons. Stato, sez. VI, n. 3177 del 2016, n. 6360 del 2018, n. 5988 del 2018).
È stata respinta anche la seconda censura. Richiamando la giurisprudenza penale (Cass. pen., sez. III, n. 20721 del 2020), il TAR ha affermato che permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica e nullaosta del Parco mantengono autonomia ad ogni effetto. L’Ente Parco ha acquisito il rapporto informativo dei Carabinieri Parchi e l’ordinanza comunale n. 6 dell’8 febbraio 2019, esercitando la verifica preliminare richiesta dall’art. 19 delle N.T.A.
Infine, il Collegio ha respinto la terza censura: il richiamo alle ordinanze di demolizione è finalizzato solo a ricostruire l’istruttoria svolta. Ha escluso che l’istanza di sanatoria determini l’inefficacia degli ordini, poiché essa produce una mera sospensione, con riacquisto di efficacia in caso di rigetto (Cons. Stato, sez. VI, n. 5669 del 2020; n. 488 del 2021). Il ricorso è stato respinto con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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