Tetti di spesa sanitaria regionale e superamento del criterio storico (TAR Sicilia n. 2367 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La programmazione sanitaria regionale è connotata da vincoli finanziari che attribuiscono all’Amministrazione un’ampia discrezionalità nella determinazione degli aggregati di spesa e dei budget delle strutture accreditate. Il confronto con le organizzazioni sindacali, imposto dall’art. 25 della l.r. n. 5/2009, esula da una logica concertativa e non è idoneo a vincolare il contenuto del provvedimento assessoriale, salvo il limite della buona fede e della ragionevolezza. I criteri che valorizzano la produzione media del biennio precedente, con correttivi sul budget storico, non reintroducono il criterio della spesa storica e realizzano un suo graduale superamento. Il sindacato del giudice amministrativo resta delimitato ai casi di palese illogicità, irragionevolezza o erroneità.
Il Fatto
Le associazioni di categoria e le strutture private di analisi cliniche, accreditate con il Servizio Sanitario Regionale, impugnano il Decreto Assessoriale n. 643 dell’11 giugno 2024, recante la determinazione degli aggregati di spesa per l’assistenza specialistica da privato per l’anno 2024, i criteri di determinazione del budget e lo schema di contratto approvato.
Le ricorrenti contestano il meccanismo che limita la variazione del budget tra il -1% e il +5% rispetto all’anno precedente. Sostengono che tale sbarramento neutralizzi il riferimento alla produzione effettiva, violi l’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali in data 8 maggio 2024 e si ponga in contrasto con il giudicato nascente dalle precedenti pronunce della stessa Sezione in materia di superamento del tetto storico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, accogliendola e disponendo l’estromissione della Presidenza della Regione Siciliana dal giudizio. Ritiene poi di poter prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni in rito, attesa la palese infondatezza nel merito del ricorso.
Sul rapporto con le organizzazioni sindacali, il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il confronto previsto dalla normativa regionale non ha natura concertativa. Da esso non discende alcun vincolo contenutistico per l’Assessore, che resta libero di discostarsi dalle proposte delle associazioni, salvo il rispetto dei canoni di buona fede e ragionevolezza. Nel caso concreto l’interlocuzione risulta documentata e ha condotto al recepimento di parte delle osservazioni, con la variazione della quota distribuita in proporzione alla produzione media dall’80% al 90%.
La Sezione esclude che il criterio della produzione media del biennio 2022/2023 reintroduca la spesa storica. Il riferimento alla capacità produttiva effettiva, unitamente ai parametri qualitativi e organizzativi dell’allegato B, si pone in coerenza con i principi già affermati dalla stessa Sezione con la sentenza n. 2967/2020, che aveva valorizzato le dotazioni materiali e organizzative oltre alla quantità delle prestazioni. Da qui l’esclusione della lamentata violazione del giudicato.
Quanto al tetto del 5% del budget 2023, il Collegio osserva che si tratta di un atto generale di programmazione, espressamente sottratto all’obbligo di motivazione dall’art. 3, comma 2, della l. n. 241/1990 e dall’art. 3, comma 2, della l.r. n. 7/2019. Il criterio è sindacabile solo entro i limiti dell’ampia discrezionalità amministrativa, senza che le ricorrenti abbiano dedotto profili di palese illogicità. Il limite economico risponde inoltre all’esigenza di assicurare il budget minimo alle strutture che non lo abbiano raggiunto.
Il Tribunale rileva infine che le ricorrenti muovono dalla premessa, non condivisibile, secondo cui l’extra budget debba essere interamente remunerato, in contrasto con l’indirizzo costante sull’assenza di una qualificata aspettativa in tal senso. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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