Poligono di tiro su area agricola: serve il permesso di costruire (TAR Toscana n. 683 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un poligono di tiro su area agricola, mediante scoticamento superficiale e rilevati in terra per una volumetria complessiva di circa 20.000 m³, integra una radicale trasformazione del suolo soggetta a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 380/2001, non assentibile mediante semplice CILA. L’intervento, estraneo all’esercizio dell’attività agricola, non rientra tra quelli consentiti dalle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico per le aree agricole della pianura bonificata, né può essere legittimato dalla presentazione di una CILA o di una SCIA commerciale. Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando l’opera contrasta con la disciplina urbanistica e con l’invariante strutturale che impone la conservazione della trama fondiaria della bonifica.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha disposto il ripristino di un’area agricola oggetto di movimenti terra. La società sostiene di aver realizzato, su una porzione marginale del fondo condotto in affitto, un campo di tiro ad uso amatoriale e dilettantistico, presentando una CILA e una SCIA commerciale per l’avvio dell’attività di club sportivo.

A seguito di sopralluogo della Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali, l’Amministrazione ha accertato la realizzazione di rilevati e di una struttura sportiva, qualificando l’intervento come poligono di tiro estraneo alla destinazione agricola. La società ha impugnato anche il successivo diniego di permesso di costruire in sanatoria e, per quanto occorra, l’art. 36 delle NTA del regolamento urbanistico.

La Motivazione della Corte

Il TAR muove dall’accertamento contenuto nel verbale di sopralluogo. Sono emersi uno scoticamento dello strato superficiale del terreno agricolo per circa 20 cm, rilevati in terra alti fino a 6 metri e larghi 2 metri sulla sommità, con sviluppo lineare complessivo di oltre 1.000 metri. La volumetria è di circa 20.000 m³. Sono state inoltre sistemate, con ghiaia, un’area a parcheggio e una strada privata di accesso.

Secondo il Collegio, l’intervento non costituisce attività agricola. Esso occupa una porzione centrale del fondo, pari a 52.608,49 m², corrispondente al 40,79% della particella. La movimentazione di cumuli di terra e le opere di sistemazione determinano una trasformazione urbanistica del suolo che, per la sua entità, avrebbe richiesto il permesso di costruire. La presentazione della CILA non è dunque sufficiente a legittimare l’opera.

Il TAR esamina poi la disciplina urbanistica delle aree agricole della pianura bonificata. L’art. 36 delle NTA circoscrive gli interventi ammissibili: manufatti amatoriali e aziendali, strutture per la fruizione del territorio rurale, interventi sugli edifici esistenti, reti tecnologiche, infrastrutture di difesa del suolo, movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola. La realizzazione di un poligono di tiro non ha alcuna attinenza con l’agricoltura e non rientra in alcuna di tali categorie.

Quanto ai motivi aggiunti avverso il diniego di sanatoria, il Collegio rileva un ulteriore profilo di contrasto. Il movimento di terra ha modificato l’andamento storico della struttura poderale, in violazione dell’art. 16.9, comma 4, delle NTA, che prescrive il mantenimento della trama fondiaria della bonifica, con il suo reticolo idraulico e viario e i relativi manufatti, qualificata come invariante strutturale. Il mancato riscontro alle osservazioni non rileva, perché la ricorrente non ha prospettato argomenti idonei a superare il contrasto con il regolamento urbanistico.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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