Divieto di accesso agli stadi: necessaria la prova della partecipazione agli scontri (TAR Toscana n. 575 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio, previsto dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989, presuppone un quadro istruttorio idoneo a dimostrare la partecipazione del destinatario agli episodi di violenza. La valutazione di pericolosità non può fondarsi su mere presunzioni o su una documentazione fotografica inidonea al riconoscimento. Il giudice annulla i provvedimenti del Questore quando l’istruttoria si riveli carente e non consenta di attribuire al singolo un contributo effettivo nella realizzazione dell’evento. Il sindacato di legittimità sul difetto di motivazione e di istruttoria resta pieno.
Il Fatto
Quattro soggetti hanno impugnato altrettanti provvedimenti con cui la Questura di Firenze aveva ordinato il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio, per la durata di tre anni. I decreti traevano origine dagli scontri verificatisi il 6 aprile 2024 a Firenze, presso la fermata della tramvia che collega l’aeroporto alla stazione di Santa Maria Novella.
Secondo la ricostruzione della Digos, un gruppo di tifosi avrebbe aggredito i sostenitori della squadra ospite con mazze e corpi contundenti. I ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 per insussistenza dei presupposti, nonché il difetto di motivazione in ordine alla pericolosità sociale e al principio di gradualità. Con ordinanza n. 315/2025 il Tribunale ha richiesto una relazione istruttoria; con ordinanza n. 150/2025 ha accolto l’istanza cautelare sospendendo gli effetti dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla natura del divieto di accesso, misura che presuppone l’accertamento di una condotta riconducibile al singolo destinatario. La questione centrale riguarda la sufficienza del materiale istruttorio raccolto dall’Amministrazione.
Il Tribunale ha rilevato che dagli atti non è possibile stabilire l’apporto dei ricorrenti agli scontri. La stessa Digos ha affermato che l’aggressione si è verificata nei pressi delle porte di ingresso e discesa del mezzo e non risulta visibile nelle immagini delle telecamere comunali.
Quanto a due dei ricorrenti, il Collegio ha escluso che il soggetto indicato nei fotogrammi estrapolati corrisponda alle rispettive caratteristiche somatiche, confermando il difetto di istruttoria. In termini più generali, l’intera documentazione fotografica è stata giudicata non dirimente: le immagini, di scarsa qualità e riprese da notevole distanza, mostrano solo soggetti con giacche scure e volto travisato, circostanze ostative a qualsiasi identificazione.
Né la difesa dell’Amministrazione ha offerto elementi utili, poiché i provvedimenti risultano di contenuto pressoché identico, senza differenziare le rispettive condotte. L’affermazione della pacifica partecipazione alla condotta è rimasta priva di riscontro probatorio.
Il quadro istruttorio è stato quindi qualificato come meramente ipotetico, non sussistendo elementi documentali idonei a fondare un giudizio di pericolosità. Il ricorso è stato accolto e i provvedimenti annullati, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.