Mancata stipula dell’accordo contrattuale: è legittima la sospensione dell’accreditamento sanitario (TAR Molise n. 335 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie private, la mancata stipula degli accordi contrattuali ex art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 determina la sospensione automatica dell’accreditamento, senza che alcuna valutazione discrezionale sia riservata all’Amministrazione. La sospensione consegue ex lege alla mancata sottoscrizione dell’accordo, a prescindere dall’imputabilità del mancato accordo all’una o all’altra parte, con la conseguente inidoneità temporanea dell’operatore privato a erogare prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale. La verifica della permanenza dell’interesse ad agire va condotta dal giudice amministrativo con riferimento alla data della decisione, dovendosi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse quando il processo non possa produrre alcun risultato utile per la parte ricorrente.
Il Fatto
Una società privata, titolare di un centro di alta riabilitazione autorizzato, accreditato e contrattualizzato con il Servizio Sanitario Regionale, ha impugnato la nota con cui l’ASREM comunicava che, per l’anno 2023, sarebbero stati prorogati i contratti delle sole strutture private accreditate che avessero sottoscritto gli accordi contrattuali per l’anno 2022. In caso di mancata sottoscrizione, non sarebbe stato possibile erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale.
La società ricorrente, che aveva rifiutato di sottoscrivere l’accordo per il 2022 e aveva proposto ricorso avverso i connessi provvedimenti, lamentava la lesione della continuità assistenziale e lo sviamento di potere. Nel corso del giudizio, la ricorrente sottoscriveva il contratto per l’acquisto di prestazioni sanitarie per l’anno 2023, contenente una clausola di salvaguardia con rinuncia alle azioni già intraprese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La nota impugnata aveva efficacia limitata all’attività svolta a cavallo tra le annualità 2022 e 2023 e non aveva trovato applicazione, poiché la Regione aveva preferito attenersi al precedente orientamento che ammetteva i pagamenti anche in mancanza di sottoscrizione dell’accordo per l’anno precedente. La società aveva inoltre continuato a operare ricevendo regolari pagamenti in acconto e, successivamente, aveva sottoscritto l’accordo di budget per il 2023 con conseguente venir meno di ogni questione sui relativi pagamenti.
Il Collegio ha precisato che la parte ricorrente non aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’atto a fini risarcitori né aveva sostanziato la permanenza di tangibili profili di lesione della propria sfera giuridica, limitandosi a un interesse alla legittimità dell’azione amministrativa astratto e generico, insuscettibile di fondare la permanenza dell’interesse ad agire.
In via preliminare, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento per cui la sopravvenuta carenza di interesse va dichiarata quando il processo non possa produrre alcun risultato utile per la parte ricorrente. Ha inoltre escluso che possa invocarsi la finalità di orientare il futuro operato dell’Amministrazione, essendo impossibile per il Giudice amministrativo esercitare il sindacato su poteri non ancora esercitati.
Per mera completezza, il Collegio ha soggiunto che il ricorso sarebbe stato comunque respinto nel merito. La mancata stipula dell’accordo determina la sospensione dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, quale conseguenza automatica che segue ex lege, senza alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La struttura che rifiuta di sottoscrivere l’accordo si pone volontariamente al di fuori del sistema previsto dal Legislatore per l’erogazione di prestazioni sanitarie in regime di accreditamento e non può continuare a operare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Con riferimento alle dedotte violazioni delle garanzie procedimentali, il Tribunale ha richiamato l’art. 21-octies della l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e novità della fattispecie.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.