Rimborso spese legali negato al dipendente che ha promosso il giudizio (TAR Calabria n. 594 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimborso delle spese di patrocinio legale previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/1997, spetta al dipendente di amministrazione statale solo quando questi abbia subito un giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa, promosso nei suoi confronti da un soggetto diverso e conclusosi con esito favorevole. È ontologicamente incompatibile con la norma, di natura eccezionale, l’estensione del beneficio al dipendente che abbia volontariamente e consapevolmente promosso un giudizio contro l’Amministrazione, atteso il paradigma del nesso di immedesimazione organica tra l’agente e l’ente. Il silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di rimborso non può assumere valore provvedimentale, configurandosi esclusivamente come silenzio-inadempimento.

Il Fatto

Un maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, dopo aver subito una sanzione disciplinare della consegna di rigore, vedeva respingere il ricorso gerarchico e il successivo ricorso al TAR. In sede di appello, il Consiglio di Stato accoglieva la sua impugnazione, annullando i provvedimenti sanzionatori.

Il militare presentava quindi istanza di rimborso delle spese legali sostenute nei due gradi di giudizio, quantificate in misura rilevante. Rimasta l’Amministrazione inerte, il TAR dichiarava il silenzio-inadempimento del Ministero della Difesa. Con successivo provvedimento espresso, l’Amministrazione rigettava l’istanza di rimborso, richiamando un parere dell’Avvocatura Generale dello Stato. Avverso tale diniego il militare proponeva ricorso, deducendo la formazione del silenzio-assenso e l’illegittimità del rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, ha respinto entrambi i motivi di ricorso. Quanto al primo, ha escluso che al silenzio dell’Amministrazione potesse attribuirsi valore provvedimentale o significativo, trattandosi di mero silenzio-inadempimento, già accertato con precedente sentenza del medesimo Tribunale, e difettando una previsione normativa che espressamente configuri la formazione del silenzio-assenso sull’istanza di rimborso.

Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 18, comma 1, d.l. n. 67/1997, che limita il rimborso alle spese relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei confronti del dipendente e conclusi con sentenza che ne escluda la responsabilità. Ha precisato che il giudizio di responsabilità è sempre “subito dall’interessato”, poiché l’iniziativa processuale proviene dall’attore, dal pubblico ministero o dal PM contabile; il dipendente vi partecipa nella veste di convenuto o indagato, mai di attore o ricorrente.

La Corte ha quindi condiviso l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. II, 24/06/2024 n. 5572, secondo cui il presupposto indefettibile del beneficio è il coinvolgimento non voluto del dipendente nel giudizio. L’interpretazione estensiva proposta dal ricorrente, volta ad affermare la spettanza del rimborso “a prescindere dal soggetto che incardina il giudizio”, finirebbe per creare un indebito privilegio e una deresponsabilizzazione del dipendente che sceglie di agire in giudizio contro la propria Amministrazione, senza ponderare i connessi oneri economici.

La richiesta di rimborso è stata infine ritenuta estranea all’ambito applicativo della norma, sovrapponendosi all’ordinaria statuizione sulle spese liquidate in sentenza e assumendo un tono meramente risarcitorio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *