Nessun obbligo di ripubblicazione per lo stralcio imposto dalla conformazione al P.I.T. (TAR Toscana n. 339 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le modifiche apportate allo strumento urbanistico in sede di approvazione non impongono la ripubblicazione dell’atto quando costituiscono il risultato necessitato del procedimento di conformazione al piano paesaggistico regionale. La modifica imposta dalla pianificazione sovraordinata è obbligatoria e, come tale, insensibile agli apporti collaborativi del privato, restando esclusa la configurabilità di un affidamento tutelabile sul contenuto del piano adottato. Il carattere di dettaglio della variazione, non incidente sui contenuti essenziali e sull’impostazione di fondo dello strumento, preclude del pari l’obbligo di ripubblicazione. Ne discende l’infondatezza dei vizi di disparità di trattamento, violazione dell’affidamento e difetto di istruttoria.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria, in località Pian dei Mori, di un’area che il piano operativo comunale adottato destinava, insieme a un fondo confinante, alla trasformazione per attività industriali e artigianali, con dimensionamento complessivo di 18.000 mq di S.U.L. su 66.134 mq di area di intervento, subordinato all’approvazione di un piano attuativo. La ricorrente presentava osservazioni per ampliare le destinazioni ammissibili e correggere il perimetro dell’area.

In sede di approvazione, il Comune ridefiniva il perimetro stralciando la proprietà della società e riducendo superficie e S.U.L. La ricorrente impugnava la delibera consiliare di approvazione, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, poi trasposto davanti al giudice amministrativo a seguito dell’opposizione dell’ente. Si costituivano il Comune e la Regione Toscana.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, incentrati l’uno sulla necessità di ripubblicare il piano a fronte delle radicali modifiche introdotte in approvazione e l’altro sull’asserito fraintendimento del contributo regionale, che avrebbe condotto allo stralcio dell’area. Entrambi sono ritenuti infondati nel merito, con assorbimento delle eccezioni pregiudiziali relative alla mancata notifica al proprietario del fondo incluso e alla Soprintendenza.

Il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 31 della legge regionale toscana n. 65/2014 sottopone gli strumenti urbanistici alla procedura di adeguamento e conformazione al piano paesaggistico prescritta dall’art. 145, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004, demandando alla Regione la convocazione della conferenza paesaggistica. L’art. 21 della Disciplina del P.I.T., avente valenza di piano paesaggistico, e l’accordo del 17 maggio 2018 fra Ministero e Regione disciplinano il procedimento, prevedendo la convocazione della conferenza dopo le controdeduzioni alle osservazioni e prima della pubblicazione.

Nel caso concreto, la conferenza paesaggistica ha esaminato il comparto di Pian dei Mori sin dalla prima seduta, chiedendo la conservazione di un’area verde a nord quale cuneo di separazione; nella seduta successiva ha rilevato la necessità di ridurre significativamente le quantità, limitando l’edificazione all’area posta fra il corso d’acqua e l’area produttiva già edificata; da ultimo ha riscontrato l’adeguamento del Comune, esprimendo determinazione positiva con prescrizioni.

Da qui la conclusione: lo stralcio dell’area ricorrente è il risultato necessitato non tanto delle osservazioni regionali, quanto del procedimento di conformazione del piano operativo al P.I.T., avendo l’effetto di contenere l’edificazione nella sola area indicata dalla conferenza e di fare del fondo un cuneo verde. Nessun obbligo di ripubblicazione gravava dunque sul Comune, sia per il carattere di dettaglio della modifica, sia soprattutto per l’obbligatorietà della stessa, necessaria ad assicurare il rispetto della pianificazione sovraordinata e insensibile agli apporti collaborativi del privato, come affermato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa richiamata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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