Reinserimento nel SAI comporta cessazione della materia del contendere (TAR Toscana n. 118 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso la revoca delle misure di accoglienza disposta dalla Prefettura ai sensi dell’art. 23-bis, comma 2, del d.lgs. n. 25/2008, il sopravvenuto inserimento del richiedente protezione internazionale nel sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) integra la cessazione della materia del contendere. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La sopravvenuta reintegrazione del ricorrente nel circuito dell’accoglienza elide ogni interesse alla decisione sulla legittimità dell’atto impugnato. La compensazione delle spese può essere disposta in ragione della parziale novità delle questioni trattate.
Il Fatto
Il ricorrente, richiedente protezione internazionale e in condizione di vulnerabilità (invalidità civile al 75%), era stato collocato presso un centro di accoglienza straordinaria in Emilia Romagna. Dopo essersi allontanato dalla struttura, aveva formulato nuova richiesta di protezione a Siena ed era stato assegnato a un CAS della provincia.
La Prefettura di Siena aveva quindi revocato le misure di accoglienza, ravvisando la rinuncia consolidatasi con l’abbandono volontario del primo centro e la conseguente sospensione del procedimento davanti alla Commissione territoriale. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR, ottenendo l’accoglimento della domanda cautelare. Nel corso del giudizio, la Prefettura ha documentato l’inserimento del ricorrente nel progetto territoriale facente capo a un’Unione di Comuni; il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, dopo la proposizione del ricorso, è sopravvenuto un fatto idoneo a elidere l’interesse alla decisione. La Prefettura ha depositato la nota con cui il Servizio Centrale del sistema SAI formalizza l’inserimento del ricorrente nel progetto territoriale di accoglienza.
Tale inserimento reintegra il ricorrente nel circuito delle misure di accoglienza, ossia nel bene della vita che il ricorso mirava a recuperare attraverso l’annullamento della revoca. La pretesa sostanziale risulta così soddisfatta in via amministrativa, prima della definizione del giudizio.
A ciò si aggiunge la dichiarazione dello stesso ricorrente, che nella memoria ha espressamente riconosciuto la cessazione della materia del contendere, limitandosi a insistere per il riconoscimento delle spese di lite. Si realizza quindi il presupposto dell’improcedibilità previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Sul governo delle spese, il Tribunale dispone la compensazione, valorizzando la parziale novità delle questioni trattate. Il ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha visto liquidare il compenso difensivo secondo i valori minimi, con dimezzamento ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, in complessivi euro 2.284,50, oltre spese generali e accessori.
Il Collegio ordina infine l’oscuramento delle generalità del ricorrente, in applicazione della disciplina a tutela dei dati personali richiamata nel dispositivo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.