ZTL e parcheggi dei non residenti: sindacato esterno sulla scelta comunale (TAR Toscana n. 98 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La definizione delle zone a traffico limitato e del connesso regime di sosta costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, involgendo il contemperamento di molteplici interessi, anche divergenti, secondo criteri di ragionevolezza. Tali scelte non sono sindacabili nel merito dal giudice amministrativo, ma solo sotto il profilo della legittimità «esterna», per vizi di forma o procedura ovvero per manifesta irragionevolezza. La parziale limitazione della libertà di locomozione, nella quale rientra la sosta dei veicoli, è giustificata dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali e ambientali, alla luce del valore primario riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio e alla salute. Il differenziato trattamento tra residenti e non residenti nella fruizione dei posti auto non integra pertanto illegittimità quando risponda a una scelta necessariamente diseguale, imposta dalla conformazione del centro storico e dalla limitatezza degli stalli disponibili.

Il Fatto

Il Condominio ricorrente e un condomino, proprietario di un’unità immobiliare, hanno impugnato la deliberazione della Giunta comunale con cui è stato approvato il nuovo disciplinare della ZTL del centro storico, nonché l’ordinanza dirigenziale di attivazione e regolamentazione della stessa. Il complesso immobiliare in cui si trovano le abitazioni è un fortilizio storico, incluso nella perimetrazione della ZTL, raggiungibile attraverso una via in salita.

Il nuovo disciplinare consente ai proprietari non residenti l’accesso alla ZTL e la sosta per non più di due ore, riservando ai residenti il tagliando senza limiti temporali. I ricorrenti hanno dedotto l’irragionevolezza e la sproporzione della scelta, lesiva del diritto di godimento delle abitazioni. Con motivi aggiunti hanno poi impugnato due successive ordinanze dirigenziali, recanti il divieto di transito e di sosta nell’ultimo tratto della via che conduce al fortilizio, a seguito della riqualificazione del manto stradale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato nel merito la controversia, prescindendo dall’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire. Il thema decidendum attiene alla sindacabilità della scelta comunale in materia di regolazione dei parcheggi nel centro storico. Secondo la giurisprudenza richiamata, la definizione delle ZTL si connota per l’ampia discrezionalità involgente interessi molteplici, contemperati secondo ragionevolezza; si tratta di scelte non sindacabili nel merito, ma solo per vizi di forma o procedura, ovvero per manifesta irragionevolezza.

Il Tribunale ha rilevato che il fortilizio è sempre stato ricompreso nella ZTL, trovandosi a breve distanza dal palazzo comunale, e che lo studio tecnico versato in atti documenta nel centro storico un numero di nuclei familiari residenti nettamente superiore ai posti auto disponibili. L’area in questione è dunque utilizzata dai residenti, stante l’oggettiva penuria di stalli e la conformazione del centro storico, costituito da vie strette e in salita.

Su tali basi, il Comune ha contemperato le esigenze di chi risiede stabilmente con quelle di chi dimora saltuariamente, privilegiando i primi senza penalizzare eccessivamente i secondi: anche ai proprietari non residenti sono consentiti l’accesso alla ZTL, il raggiungimento in auto del fortilizio e la sosta entro il limite di due ore. Il Collegio ha inoltre escluso la dedotta disparità di trattamento rispetto all’altra zona del centro storico, collocata in posizione più decentrata e con maggiore disponibilità di stalli.

Quanto ai motivi aggiunti, il Comune ha dimostrato, con produzione fotografica, che le ordinanze impugnate non hanno innovato rispetto al pregresso, essendo l’accesso delle auto in quelle aree da sempre vietato. In ogni caso, il divieto di transito e di sosta è giustificato dal rilevantissimo valore storico-culturale del complesso e dai recenti interventi di riqualificazione, che rispondono al prevalente interesse pubblico alla conservazione e alla fruibilità collettiva dei luoghi, senza arrecare eccessivo pregiudizio ai privati. Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *