Carta docente, inottemperanza al giudicato e onere probatorio del Ministero (TAR Sicilia n. 1013 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, grava sul creditore la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., mentre incombe sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ.. La mera richiesta dei dati del contenzioso ai fini della liquidazione non integra né prova l’adempimento del giudicato. All’accoglimento del ricorso consegue la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina del commissario ad acta, con esclusione di ogni compenso per il dirigente ministeriale, per onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

Con sentenza n. 3854/2023 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della carta per un valore di € 1.500,00 per gli anni scolastici indicati, oltre accessori e spese.

Il titolo esecutivo, notificato all’amministrazione il 10.08.2024 e divenuto definitivo, è rimasto ineseguito. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e ha depositato una nota con cui ha chiesto ai difensori i dati del contenzioso ai fini della liquidazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso ritualmente proposto, verificata la notificazione del titolo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il thema decidendum è stato pertanto circoscritto alla persistenza dell’obbligo di ottemperanza.

Sul piano probatorio il Tribunale ha richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Il ricorrente ha assolto il proprio onere, documentando la decisione esecutiva passata in giudicato. Incombeva quindi sull’amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti, ma essa non ha dedotto alcuna valida giustificazione dell’inadempimento né ha contestato la documentazione avversaria.

Ne è conseguita l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, con assegnazione del termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio ha espressamente escluso che la nota ministeriale di richiesta dei dati possa integrare l’adempimento, non essendone stata fornita prova.

L’obbligo esecutivo è stato esteso alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione. Sono state invece escluse le spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, e senza diritto ad alcun compenso. Il Collegio ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi conformi. Le spese di giudizio, liquidate in € 500, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori anticipatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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