Custodia delle armi lasciate in auto la notte integra negligenza inescusabile (TAR Toscana n. 96 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi e munizioni, il giudizio di inaffidabilità del titolare può fondarsi su una condotta di negligenza inescusabile nella custodia, quale il lasciare le armi incustodite all’interno di un’autovettura durante la notte. Il provvedimento prefettizio è sufficientemente motivato quando enuncia la condotta concreta e ne trae una valutazione prognostica negativa sul buon uso delle armi, senza necessità di ulteriori accertamenti. L’eventuale estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non priva l’amministrazione del potere di valutare autonomamente il fatto, né il mero decorso del tempo tra condotta e adozione dell’atto consuma il potere amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva subito il furto di un borsone contenente due fucili da tiro a volo, lasciato all’interno della propria autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Il fatto aveva dato luogo a un decreto penale di condanna per omessa custodia di armi, poi estinto per buon esito della messa alla prova. Sulla base di tale vicenda la Prefettura di Lucca ha adottato il divieto di detenzione di armi e munizioni, previa proposta della Questura.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo difetto di istruttoria e motivazione, il lungo tempo di svolgimento del procedimento, l’appiattimento sulle risultanze penali e l’assenza di una valutazione prognostica sul pericolo di uso delle armi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le censure e le ritiene infondate. Il divieto risulta sorretto da un apparato motivazionale adeguato: il ricorrente si è reso responsabile di una condotta specifica e grave, consistente nell’aver lasciato le armi incustodite in auto, all’interno di un borsone, per l’intera notte. Proprio tale modalità ha reso possibile la facile sottrazione da parte di terzi.
Il Tribunale valorizza la ricostruzione dei fatti: le armi erano state poste nell’auto alle ore 20.00 e la sottrazione è stata constatata il giorno successivo. Non assume rilievo scriminante il riferimento ai forti dolori addominali e all’assunzione di farmaci che avrebbero indotto sonnolenza. Gli oneri di specifica e puntuale diligenza connessi alla custodia delle armi avrebbero dovuto allertare il ricorrente sulla pericolosità estrema del lasciarle incustodite, a maggior ragione per l’intera notte.
Il Collegio richiama la prassi e la giurisprudenza che considerano connotate da negligenza inescusabile condotte di gravità minore, come la custodia delle armi in appartamento fuori da armadi o cassetti chiusi a chiave. A fortiori integra negligenza il lasciare le armi in auto, alla mercé di chiunque, come dimostrano i fatti verificatisi.
Il provvedimento non risulta appiattito sulle risultanze penali, poiché l’amministrazione ha valutato autonomamente la condotta — di fatto non contestata — traendone un giudizio di inaffidabilità circa il buon uso delle armi. Né rileva il tempo trascorso tra fatto e adozione dell’atto, non consumandosi il potere amministrativo per il mero decorso del tempo. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in € 2.000,00, ferma restando la possibilità di riesame sull’istanza di parte già attivata.
Nota della Redazione
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