Nomina del commissario ad acta per l’ottemperanza alla sentenza sulla Carta del docente (TAR Sardegna n. 359 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva all’adempimento. Nel caso di condanna dell’Amministrazione scolastica al pagamento del contributo previsto per la Carta elettronica del docente di ruolo, la liquidazione delle sole spese legali non integra esecuzione della sentenza, che resta ineseguita quanto al capitale. Il commissario ad acta, individuato nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso per l’attività svolta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, l’Amministrazione scolastica era stata condannata a riconoscere a favore di un docente di ruolo il contributo di cui alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per un importo complessivo di 1000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, era rimasta ineseguita nella parte relativa al capitale.
Il docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria dell’inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione, costituitasi, aveva provveduto solo alla liquidazione delle spese legali, dichiarando in udienza di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza fornire però elementi per una soluzione bonaria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario, una volta formatosi il giudicato, costituisce un obbligo dell’Amministrazione, il cui inadempimento legittima la proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.
Pur avendo l’Amministrazione corrisposto le spese legali, il giudice ha accertato la mancata ottemperanza in relazione al riconoscimento del capitale, oggetto principale della condanna. La circostanza che l’esecuzione sia rimasta parziale non ha impedito l’accoglimento dell’istanza, in quanto l’ottemperanza deve essere piena e integrale.
Conseguentemente, il Collegio ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Poiché il commissario è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Tribunale ha escluso la liquidazione di alcun compenso per la sua attività. Le spese del giudizio di ottemperanza sono state invece poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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