Patentino generi di monopolio: il rispetto della distanza minima di 100 metri è vincolante anche per il rinnovo (TAR Lazio n. 10647 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di vendita di generi di monopolio, il requisito della distanza minima di 100 metri dalla rivendita più vicina, previsto dall’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013 (come novellato dal d.m. n. 51/2021), costituisce condizione ostativa di carattere inderogabile e non derogabile in via discrezionale dall’Amministrazione. Detto requisito si applica anche al rinnovo del patentino, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del medesimo regolamento, che richiama le condizioni stabilite per il rilascio. La previsione normativa è espressione di un potere amministrativo del tutto vincolato ed è legittima, in quanto finalizzata alla tutela della salute pubblica e al contrasto della sovraofferta di prodotti da fumo, costituendo la protezione della sanità pubblica un motivo imperativo di interesse generale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un patentino per la vendita di generi di monopolio, presentava istanza di rinnovo, attestando che la distanza tra il proprio esercizio commerciale e la rivendita più vicina era di 76 metri secondo il percorso pedonale più breve.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rigettava l’istanza, ritenendo non soddisfatto il requisito minimo di distanza di 100 metri previsto dalla normativa di settore. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso al TAR, contestando la legittimità costituzionale ed eurounitaria della disposizione regolamentare, nonché sostenendo la natura derogabile del criterio della distanza minima.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, condividendo la consolidata interpretazione della disposizione richiamata. Il Collegio ha osservato che il tenore letterale dell’art. 7, comma 4, d.m. n. 38/2013 è inequivocabile laddove stabilisce che “in ogni caso” il patentino non può essere rilasciato se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a 100 metri. Tale locuzione non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale dell’Amministrazione.
La medesima condizione ostativa si applica all’ipotesi del rinnovo, in forza del rinvio operato dall’art. 9, comma 3 del regolamento, che subordina la concessione del rinnovo alla sussistenza delle condizioni previste per il rilascio. Il giudice amministrativo ha quindi escluso la possibilità di autorizzare esercizi commerciali posti a distanza inferiore al limite minimo.
In ordine alla dedotta illegittimità della norma, il TAR ha ritenuto la previsione ragionevole e proporzionata, in quanto finalizzata a soddisfare l’esigenza primaria e inderogabile di tutela della salute pubblica, contrastando l’eccessiva concentrazione dell’offerta di prodotti da fumo. Il Collegio ha richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 giugno 2025, n. 4771, che ha chiarito come la disposizione renda il potere dell’Amministrazione del tutto vincolato, escludendo ulteriori valutazioni discrezionali. Nella medesima prospettiva, il giudice d’appello ha ricordato che la finalità di evitare una eccessiva concentrazione di punti vendita e di razionalizzare la rete di distribuzione risponde a molteplici interessi pubblici, inclusa la sanità pubblica, quale motivo imperativo di interesse generale riconosciuto anche dalla Corte di giustizia UE, 17 ottobre 2024, C-16/23.
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Nota della Redazione
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