Ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo annullamento in altro giudizio (TAR Toscana n. 89 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., quando sopravvenga una situazione che renda la pronuncia di merito priva di utilità per il ricorrente. Tale evenienza si configura allorché gli atti impugnati siano già stati annullati con sentenza resa in un distinto giudizio, con effetto satisfattivo della pretesa azionata. La declaratoria di improcedibilità prescinde dalla sopravvenuta acquisizione di un risultato negoziale ulteriore, che non ripristina l’interesse alla decisione sul merito. La compensazione delle spese di lite, in tale ipotesi, è giustificata dalla natura sopravvenuta della causa di improcedibilità.
Il Fatto
Una società farmaceutica, titolare del diritto di commercializzazione esclusiva di un medicinale contenente uno specifico principio attivo, ha impugnato la determinazione con cui l’ente regionale di supporto tecnico-amministrativo ha indetto un appalto specifico per la fornitura di specialità medicinali, articolato in 825 lotti. Le censure concernevano, in particolare, la previsione relativa al lotto afferente al farmaco in questione, acquistabile soltanto previa richiesta su singola RdA validata dalla Regione.
La ricorrente aveva già gravato i medesimi atti con un precedente ricorso, poi riproposto dopo essere divenuta aggiudicataria del lotto. Nel corso del giudizio è intervenuta, ad adiuvandum, un’associazione di categoria delle imprese del farmaco. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata pubblicata la sentenza con cui il medesimo Tribunale aveva accolto il ricorso proposto nel distinto giudizio ed annullato gli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’odierno giudizio aveva ad oggetto i medesimi atti già gravati e già annullati con la sentenza n. 2089 del 19.12.2025, resa a definizione del distinto giudizio. Su tale premessa, e in accoglimento della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione dà applicazione al consolidato principio secondo cui l’improcedibilità consegue alla sopravvenienza di una situazione che renda inutile la pronuncia di merito. Il soddisfacimento della pretesa azionata, qui realizzatosi mediante l’annullamento degli atti nella sede giudiziale già attivata, priva infatti il ricorrente dell’interesse a coltivare l’impugnazione. La circostanza che la ricorrente fosse nel frattempo divenuta aggiudicataria del lotto non introduce un interesse autonomo alla decisione, poiché quel risultato non rimuove l’effetto satisfattivo già prodotto dall’annullamento.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giustificati motivi per la loro compensazione tra tutte le parti, coerentemente con la natura sopravvenuta della causa di improcedibilità e con la non riconducibilità della stessa a una condotta processuale sanzionabile. La declaratoria opera sul piano processuale, senza alcuna statuizione di merito sugli atti ormai annullati in altro giudizio.
Nota della Redazione
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