Senso unico alternato permanente e limiti al sindacato di illogicità (TAR Toscana n. 91 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il senso unico alternato può essere istituito in via permanente ai sensi dell’art. 110, primo comma, d.P.R. n. 495/1992, che ne consente l’applicazione nelle strettoie permanenti o temporanee ove, per le limitate dimensioni delle corsie e in relazione all’andamento planoaltimetrico della strada e alle dimensioni dei veicoli ammessi al transito, si renda necessaria la circolazione a senso unico di marcia alternato, con possibile regolazione mediante impianto semaforico. La disciplina dell’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 495/1992 riguarda i soli casi di lavori, depositi o cantieri stradali e non esaurisce la fattispecie. Le ordinanze di regolazione della circolazione stradale, essendo indirizzate alla generalità degli utenti e non a destinatari determinati o agevolmente determinabili, non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990. Il sindacato del giudice amministrativo sugli atti di gestione della viabilità resta circoscritto ai vizi di manifesta illogicità e di evidente travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’immobile residenziale prospiciente un tratto di strada comunale, impugnava l’ordinanza dirigenziale della Polizia municipale con cui, in esecuzione di una precedente sentenza di annullamento della Sezione, era stato istituito un senso unico alternato in un orario limitato, regolato da impianto semaforico a chiamata e riservato agli autocarri addetti al rifornimento di un supermercato, unitamente a un limite di velocità di 30 km/h sull’intera via.
Il ricorrente aveva già partecipato al contenzioso proposto con altri residenti avverso le precedenti ordinanze di disciplina della circolazione, annullate dal TAR e la cui statuizione era stata confermata in appello. Avverso il nuovo atto deduceva violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990, errata individuazione del fondamento normativo del senso unico alternato, necessità di limitare ulteriormente l’accesso ai mezzi pesanti ed eccesso di potere per sviamento e illogicità in ordine al limite di velocità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge tutti i motivi. Quanto alla dedotta violazione del principio di partecipazione, osserva che la censura ha carattere formale, avendo lo stesso ricorrente presentato una memoria in epoca antecedente all’atto impugnato. In ogni caso, la potestà di regolamentazione della circolazione stradale è indirizzata alla collettività degli utenti e non a destinatari determinati o agevolmente determinabili, con conseguente inapplicabilità dell’art. 7 legge n. 241/1990.
Sul secondo motivo, il TAR rileva l’equivoco di fondo della prospettazione, che individua l’unica fonte dell’istituto nell’art. 42, secondo comma, d.P.R. n. 495/1992, disposizione riferita ai soli casi di lavori, depositi o cantieri. La norma pertinente è invece l’art. 110, primo comma, d.P.R. n. 495/1992, che contempla l’uso del segnale “dare precedenza nei sensi unici alternati” all’inizio delle strettoie permanenti o temporanee, con possibilità di regolazione mediante impianto semaforico o, nelle more, con servizio di segnalamento manuale. Generico è il richiamo al d.m. 5 novembre 2001, non dettagliato negli elementi costitutivi.
Il terzo motivo, relativo alla necessità di limitare l’accesso agli autocarri, è respinto per identiche ragioni. Il Collegio ravvisa una contraddizione nella prospettazione, che ammette in alcuni passaggi l’ingresso in retromarcia e lo contesta in altri, e rileva che le precedenti ordinanze richiamate come parametro erano state annullate. Il parere della Polizia locale richiamato dal ricorrente escludeva comunque il transito di mezzi superiori a 5 tonnellate.
Quanto al limite di 30 km/h sull’intera via, il TAR ne rileva la coerenza con la pericolosità lamentata dallo stesso ricorrente in prossimità dell’ingresso del piazzale commerciale. Il sindacato resta pertanto contenuto nei tradizionali limiti di manifesta illogicità e travisamento di fatti, richiamati con i precedenti Cons. Stato, sez. VI, n. 2599/2022, TAR Umbria n. 517/2024 e TAR Campania, Napoli, n. 3982/2023. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore di entrambe le controparti.
Nota della Redazione
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