Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1139 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina un commissario ad acta che provvede su istanza di parte in via sostitutiva. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, in via analogica, secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
Alcuni docenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza n. 721/2024 del Tribunale ordinario di Palermo, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a emettere la carta docenti in loro favore e ad assegnare sulla medesima le somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi.
I ricorrenti hanno dedotto il passaggio in giudicato della sentenza e l’inerzia dell’amministrazione, che non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Il Ministero si è costituito in giudizio senza adempiere spontaneamente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a. Sotto il profilo del passaggio in giudicato, l’attestazione prodotta in atti ha confermato la definitività del titolo azionato. Quanto alla messa in mora dell’amministrazione, è risultato provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto e il Ministero è stato ordinato di provvedere entro sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo.
In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, la Corte ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Sul regime dell’incarico, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario è stato rinviato a un successivo decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con presentazione della parcella nei termini di cui all’art. 71 del medesimo d.P.R.; il dies a quo del relativo termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione.
Infine, le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, in applicazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., con liquidazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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