Confisca definitiva e diffida al rilascio: il TAR Abruzzo rigetta la cautela (TAR Abruzzo n. 141 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione del provvedimento definitivo di confisca determina l’automatico effetto traslativo dei beni di provenienza illecita nel patrimonio indisponibile del Comune, il quale è tenuto ad acquisirne l’immediata disponibilità per destinarli a finalità sociali e pubbliche, senza dover valutare le esigenze abitative, familiari o di salute del condannato e dei familiari conviventi. Ne consegue che la diffida al rilascio degli immobili occupati sine titulo non è assistita da profili di fumus boni iuris tali da giustificarne la sospensione in sede cautelare, essendo recessivi i pregiudizi allegati rispetto alla preminente esigenza di contrasto alla criminalità organizzata. La tutela delle eventuali condizioni di disagio va perseguita attraverso le misure di sostegno alla disabilità, non opponendosi alle iniziative dell’Amministrazione volte a ottenere il rilascio.
Il Fatto
I ricorrenti, occupanti di unità immobiliari sottoposte a confisca definitiva, impugnavano dinanzi al TAR Abruzzo la diffida con cui il Comune intimava il rilascio degli immobili entro novanta giorni, con avvertimento di sgombero coattivo e rivalsa delle spese. Gli stessi chiedevano la sospensione dell’efficacia dell’atto, deducendo pregiudizi legati alla propria situazione abitativa, familiare e di salute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto le censure non assistite da sufficiente fondatezza, evidenziando che il provvedimento definitivo di confisca produce un automatico effetto traslativo della proprietà in capo al Comune, il quale è obbligato ad acquisire la disponibilità materiale dei beni per destinarli a scopi sociali. L’Amministrazione non è tenuta a bilanciare tali esigenze con quelle dei singoli occupanti, atteso che la destinazione pubblica dei beni prevale sulle aspettative personali.
Il TAR ha poi valorizzato il dato temporale: l’abnorme lasso di tempo trascorso dalla confisca definitiva rendeva evidente l’assenza di un pregiudizio urgente e irreparabile, attenuando la rilevanza del periculum in mora. I ricorrenti avrebbero dovuto attivare tempestivamente le opportune misure di sostegno, piuttosto che opporsi alle iniziative comunali per il rilascio.
La domanda cautelare è stata pertanto rigettata per carenza di entrambi i presupposti, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese processuali in favore del Comune.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.