Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Toscana n. 29 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza allorché il titolo esecutivo sia stato notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l’amministrazione abbia provveduto. Il giudicato del giudice ordinario del lavoro, che ha accertato il diritto alla carta elettronica del docente, costituisce titolo azionabile dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. All’amministrazione inadempiente va assegnato un termine per l’esecuzione, con nomina sin d’ora del commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. La ritardata corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora, commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 321 del 17 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto alla carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 per taluni anni scolastici, con importo annuo predeterminato, oltre interessi e rivalutazione, e con condanna del Ministero a metterla a disposizione.
Il titolo era stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 24 aprile 2024, munito di attestazione di conformità, ed era passato in giudicato. La ricorrente ha domandato la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle astreintes e la liquidazione delle spese con distrazione. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto scrutinato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti è emerso che la sentenza ottemperanda, munita dell’attestazione prevista dall’art. 475 cod. proc. civ., è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 24 aprile 2024 e che è decorso inutilmente il termine di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza è inoltre passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Livorno del 15 luglio 2025. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato e accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero, ove nelle more non abbia già provveduto, di conformarsi integralmente al giudicato, con esclusione della condanna alle spese di lite ivi disposta, in quanto estranea alla domanda di ottemperanza. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio ha ritenuto che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute ne giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione della presente sentenza e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
Il regolamento delle spese segue il criterio della soccombenza. Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
Nota della Redazione
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