Diniego rinnovo permesso soggiorno e obbligo preavviso di rigetto (TAR Toscana n. 5 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non costituisce atto vincolato e deve essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. L’Amministrazione è tenuta a esplicitare le eventuali cause automaticamente ostative; in loro assenza, il provvedimento è adottato nell’esercizio di un potere discrezionale e non può essere sottratto al contraddittorio procedimentale. L’omessa attivazione del preavviso di rigetto determina l’illegittimità del diniego, con annullamento del provvedimento e dei conseguenti atti di espulsione, salva la riedizione del potere amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina cinese, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari e ne aveva chiesto il rinnovo. Rimasta in Cina dal 2021 fino al rientro in Italia, deduce di essere stata trattenuta all’estero sia per l’emergenza pandemica sia per la nascita della figlia e la necessità di accudirla. Al rientro le è stato notificato il rifiuto del rinnovo già emesso da altra Questura, con ritiro della ricevuta di richiesta.
Dopo la denuncia di smarrimento del titolo originario, la ricorrente ha presentato nuova istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La Questura ha quindi adottato l’impugnato decreto di improcedibilità della domanda, rilevando che la ricorrente si era presentata per il foto-segnalamento senza visto di reingresso e risultava irregolare. Da qui il ricorso, con domanda cautelare accolta e ordine all’Amministrazione di depositare una relazione sui fatti di causa, rimasto ineseguito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo di ricorso. Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e, di conseguenza, l’Amministrazione non ha potuto valutare in contraddittorio le circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il punto centrale è la natura del diniego. Il TAR esclude che si tratti di atto vincolato: la domanda riguardava un permesso di soggiorno per motivi di lavoro e l’Amministrazione non ha indicato, né nel provvedimento né in giudizio, cause automaticamente ostative alla richiesta. In mancanza di tali cause, l’esercizio del potere resta discrezionale e impone il rispetto del contraddittorio procedimentale.
Il secondo motivo resta assorbito, perché veicola circostanze mai valutate dalla P.A. Il Collegio osserva tuttavia, in via incidentale, che le difficoltà di rientro legate alla pandemia non possono giustificare l’assenza: le misure restrittive alla libertà di spostamento adottate dal Governo cinese sono venute meno solo a partire dall’8 gennaio 2023. Il TAR richiama sul punto i propri precedenti TAR Toscana n. 746 del 2024, n. 1051 del 2024, n. 91 del 2025, n. 574 del 2025 e n. 1626 del 2025.
In ragione della fondatezza del primo motivo, il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con caducazione automatica degli atti conseguenti, restando salva la riedizione del potere amministrativo. Le spese di lite sono compensate, considerata la fattispecie nel suo complesso.
Nota della Redazione
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