Permesso di soggiorno per emersione: pericolosità sociale e contraddittorio procedimentale (TAR Toscana n. 3 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale che preclude il rilascio del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare, ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. d), D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020, non può fondarsi su mere pendenze penali senza che l’interessato sia stato posto in condizione di contraddire sugli elementi che lo sorreggono. In assenza di condanne, anche non definitive, il giudizio di pericolosità è altamente discrezionale e presuppone la valutazione degli elementi contrari rappresentabili dall’interessato. È illegittimo il provvedimento di rigetto in cui il preavviso di rigetto richiama il solo rinvio a giudizio, mentre la decisione finale introduce un autonomo giudizio di pericolosità mai sottoposto al contraddittorio procedimentale.
Il Fatto
La parte ricorrente impugna il decreto con cui il Questore di Firenze ha respinto la domanda di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato per emersione, presentata ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020. Il diniego si fonda su un giudizio di pericolosità sociale desunto dalla pendenza di procedimenti penali e da pregresse denunce, richiamando la possibilità di valutare anche condanne non definitive.
Avverso tale provvedimento il ricorrente propone unico motivo, deducendo la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione, la violazione della presunzione di non colpevolezza e del diritto di partecipazione procedimentale. La domanda cautelare è respinta in primo e in secondo grado; all’esito del dibattimento penale il ricorrente è poi assolto perché il fatto non sussiste, e la causa perviene alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’interpretazione dell’art. 103, comma 10, lett. d), D.L. n. 34/2020. La norma, nel riferirsi alle condanne per i reati di cui all’art. 381 c.p.p., utilizza l’avverbio “anche”: il giudizio di pericolosità può quindi ricavarsi da un complesso di elementi, non necessariamente legati alla presenza di condanne.
Da questa premessa il Tribunale trae la conseguenza decisiva. Se il giudizio non si innesta nemmeno su una pregressa condanna, ma riposa sulla mera pendenza di procedimenti penali, esso assume i connotati di un giudizio altamente discrezionale. Un simile giudizio non può prescindere dalla valutazione degli elementi contrari che l’interessato sia in grado di rappresentare: ne deriva la necessità dell’instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La verifica si sposta allora sul contenuto del preavviso di rigetto. Nel caso di specie quel preavviso richiamava il rinvio a giudizio, ma non conteneva alcun riferimento al possibile giudizio di pericolosità sociale poi concretamente espresso nel provvedimento impugnato. L’interessato è stato così privato della possibilità di interloquire sull’elemento che ha di fatto sorretto la decisione finale.
Su questo assorbente rilievo il ricorso è accolto e il decreto annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo. In quella sede l’Amministrazione dovrà considerare anche le sopravvenienze fattuali occorse. Le restanti censure restano assorbite, poiché gli elementi su cui si fondano saranno oggetto della riedizione del potere, rispetto alla quale opera il divieto di cui all’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese sono compensate per la peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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