Prelievi latte, giudicato copre le contestazioni sull’intimazione di pagamento (TAR Veneto n. 332 del 06.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento che porti a esecuzione una cartella erariale già divenuta definitiva può essere impugnata, nel giudizio amministrativo, esclusivamente per i vizi propri dell’atto successivo, non anche per contestare nel merito gli atti presupposti. Le questioni relative alla prescrizione, alla quantificazione del prelievo supplementare e alla legittimità degli atti prodromici, ove già decise con pronuncia passata in giudicato, sono inammissibili in sede esecutiva. Il decorso del termine prescrizionale è interrotto dalla notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione della cartella, anche se proposto dal debitore, e non corre fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è atto di valore informativo, privo di attitudine lesiva, e non è autonomamente impugnabile.

Il Fatto

Un imprenditore agricolo, titolare di un’azienda produttrice di latte bovino, ha impugnato l’intimazione di pagamento con cui l’A.D.E.R. e l’Ag.E.A. gli hanno richiesto oltre 310.000 euro a titolo di residui Agea ex D.L. n. 27/2019, per i prelievi latte delle annate 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000, oltre interessi e oneri di riscossione. Il provvedimento richiamava una cartella notificata nel 2021 e già contestata in un separato giudizio. Insieme all’intimazione è stata impugnata anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito, l’illegittimità comunitaria degli atti presupposti, la duplicazione dei ruoli, la decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602/1973 e l’errata quantificazione degli interessi. In via cautelare il Tribunale aveva sospeso l’efficacia degli atti; il giudizio era stato poi sospeso in pendenza dell’appello sulla cartella presupposta e successivamente riassunto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio distingue le due domande. Quella di annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria è inammissibile: si tratta di una comunicazione dalle finalità informative, con cui l’Amministrazione rende edotto il contribuente delle conseguenze del mancato pagamento. L’atto non produce conseguenze sostanziali e non rientra tra quelli autonomamente impugnabili ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e-bis), d.lgs. n. 546/1992, che riferisce l’impugnabilità alla sola iscrizione di ipoteca.

Quanto all’intimazione, il rigetto poggia sul giudicato formatosi sugli atti presupposti. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4916 del 6.6.2025, ha già respinto doglianze analoghe, rigettando le questioni sulla prescrizione, sul computo dei prelievi e sulla duplicazione dei ruoli. Le relative censure sono pertanto inammissibili ex art. 2909 cod. civ., perché l’intimazione, avendo la funzione di notificazione del titolo esecutivo e di precetto, può essere contestata solo per vizi propri.

Sul motivo relativo alla prescrizione maturata tra la notifica della cartella (2021) e l’intimazione (2023), il Tribunale richiama l’orientamento per cui il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore in forma impugnatoria. La prescrizione resta quindi quiescente fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Nel merito, gli interessi sul prelievo supplementare sono dovuti al pari del capitale e l’esenzione invocata dall’art. 10, comma 34, del D.L. n. 49/2003 costituisce un incentivo collegato alla rateizzazione, mai perfezionata dall’azienda. Le spese di lite sono integralmente compensate per la peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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