Obbligo vaccinale e divieto di detrazione dell’anzianità di grado (TAR Veneto n. 294 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4-ter del D.L. n. 44 del 2021 è disposizione di carattere speciale che contempla quale unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso. Deve quindi ritenersi illegittima qualunque ulteriore conseguenza sanzionatoria, ivi compresa la detrazione dell’anzianità di grado. L’interpretazione della norma speciale va condotta in senso stretto, per limitare il sacrificio del privato a quanto espressamente indicato. L’art. 858, comma 1, cod. ord. mil. non offre un titolo autonomo alla detrazione, poiché la contempla per cause tipiche di rilievo disciplinare.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, ha impugnato il decreto con cui il Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto nei suoi confronti la detrazione di anzianità di grado per sessantanove giorni, assumendo la nuova anzianità assoluta nel ruolo dei pari qualifica. La misura è stata adottata per non aver effettuato la vaccinazione anti-Covid19.

Il ricorrente ha chiesto anche l’annullamento di un decreto di sospensione emesso dall’Autocentro della Polizia di Stato, nella parte in cui esclude quel periodo dall’utilità previdenziale, ai fini dell’anzianità di servizio, della maturazione di classi e scatti, dell’avanzamento e del congedo ordinario, nonché di una circolare ministeriale. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 4-ter del D.L. n. 44 del 2021, secondo cui l’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione né altro compenso comunque denominato.

Da questa formulazione il giudice ricava la natura di disposizione speciale della norma. Essa individua l’unica conseguenza dell’accertamento della mancata vaccinazione nella sospensione, con la sola perdita della retribuzione. Ulteriori conseguenze sanzionatorie, come la detrazione dell’anzianità di grado, non sono consentite.

Il Collegio richiama i precedenti che hanno già affermato il principio, tra cui TAR Lazio n. 744 del 2025, TAR Veneto n. 1917 del 2024, TAR Sicilia n. 1700 del 2024 e TAR Sicilia n. 1877 del 2023. Viene ribadito, in conformità con TAR Lombardia n. 16 del 2023, che l’interpretazione stretta della disposizione è imposta dalla natura emergenziale e speciale della disciplina, che deroga alle previsioni di ordine generale della legge e della contrattazione collettiva.

L’argomento è svolto alla luce del punto di equilibrio costruito dal legislatore tra la libertà di autodeterminazione del singolo e la tutela della collettività nell’esposizione al contagio. Il sacrificio richiesto al privato va limitato a quanto la norma indica espressamente. È pertanto illegittima ogni conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, comprese la decurtazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.

Il Collegio esamina anche l’art. 858, comma 1, cod. ord. mil., rubricato detrazioni di anzianità. La norma prevede la detrazione per cause tipiche ben individuate e, a parte l’aspettativa privata di cui alla lett. d), le altre ipotesi sono tutte di rilievo disciplinare. Non offre quindi un autonomo fondamento alla misura contestata. Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna del Ministero alle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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