Obblighi T.U.S.P. anche per le partecipazioni indirette tramite società quotata (TAR Veneto n. 123 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni del T.U.S.P. rivolte alle pubbliche amministrazioni socie trovano applicazione anche quando la partecipazione sia detenuta o acquisita, anche indirettamente, per il tramite di una società quotata. La clausola dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016, secondo cui il decreto si applica alle società quotate solo se espressamente previsto, individua come destinatarie le sole società e non esonera le amministrazioni dai propri obblighi. Pertanto, l’acquisto indiretto di una partecipazione in una società già costituita, perfezionato da una controllata di società in house, impone all’ente locale la delibera analiticamente motivata ex artt. 7 e 8 del T.U.S.P., con trasmissione all’A.G.C.M. e alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 5. L’Autorità è legittimata ad agire ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 anche con l’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

Una società a capitale interamente pubblico, partecipata da cinquantuno Comuni e operante in house providing nel servizio idrico integrato e nella gestione dei rifiuti, deteneva il controllo di una ulteriore società. Tramite quest’ultima, con atto del 21 luglio 2023, era stato acquisito l’intero capitale sociale di una terza società, internalizzando l’attività di relining. La società partecipata aveva comunicato all’A.G.C.M. di essere quotata e di non ritenersi tenuta agli oneri di motivazione analitica, non applicabili alle società quotate e alle loro controllate.

L’Autorità, con parere motivato del 6 novembre 2024, aveva contestato ai Comuni soci la violazione degli artt. 5, 7 e 8 del T.U.S.P. e l’ostacolo ai propri compiti di tutela della concorrenza. Quarantadue Comuni avevano riscontrato negativamente; nove erano rimasti silenti, tra cui il Comune resistente. Contro ciascuno è stato proposto ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/1990, con rito camerale ex art. 87, comma 2, cod. proc. amm., poi convertito nel rito abbreviato ex art. 119 cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. La legittimazione straordinaria dell’Autorità non è circoscritta all’azione di annullamento: in forza del principio di atipicità delle azioni, essa può esperire anche il rimedio avverso il silenzio, di fronte all’inerzia nell’adozione degli atti deliberativi dovuti e nella loro comunicazione. La Corte costituzionale n. 20 del 2013 e Cons. Stato n. 1760/2023 escludono che si tratti di un controllo generalizzato di legittimità, ma confermano che il potere opera per gli atti che violino le norme a tutela della concorrenza.

Nessun ostacolo deriva dall’art. 8, comma 2, del T.U.S.P.: la sanzione dell’inefficacia del contratto non limita il potere di azione dell’Autorità, perché opera sul piano degli effetti negoziali e non sana l’omissione a monte. La delibera consiliare è atto amministrativo prodromico all’atto negoziale, impugnabile davanti al giudice amministrativo secondo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 13 del 2014. Ammettere il contrario lascerebbe l’ente libero di sottrarsi ai controlli semplicemente non deliberando, facendo dipendere la tutela della concorrenza dal suo arbitrio.

Nel merito, la questione si riduce all’interpretazione dell’art. 1, comma 5, del T.U.S.P. Seguendo Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1 del 2025, il criterio primario è quello letterale ex art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, coerente con l’art. 101 della Costituzione. Il testo è univoco: le norme si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto, senza alcuna deroga per gli obblighi posti in capo alle amministrazioni. La clausola, non menzionando le amministrazioni, è norma derogatoria di stretta interpretazione e riguarda solo le disposizioni che hanno come destinatarie dirette le società, come chiarito da Cons. Stato n. 3880 del 2023.

La distinzione tra tipi societari, valorizzata dalla legge delega n. 124/2015, attiene alle modalità di gestione delle partecipazioni, non agli adempimenti delle amministrazioni socie. Ne segue che l’acquisto indiretto di partecipazioni impone la motivazione analitica e la trasmissione ad A.G.C.M. e Corte dei conti. L’obbligo si rafforza quando l’acquisto è perfezionato da una società in house: la decisione di internalizzare incide sulla società controllata e deve essere deliberata dagli enti soci che esercitano il controllo analogo. Il ricorso è quindi accolto, con declaratoria di illegittimità dell’inerzia e condanna del Comune a conformarsi al parere motivato entro sessanta giorni; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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