Intimazione impugnabile per vizi propri se cartella definitiva (TAR Veneto n. 48 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo e può essere impugnata, una volta divenuto definitivo l’atto presupposto per mancata o infruttuosa impugnazione, esclusivamente per vizi propri, restando precluse le censure che attengono all’an e al quantum del credito. La definitività della cartella esattoriale impedisce di rimettere in discussione, in sede di impugnazione dell’intimazione, i profili di invalidità della cartella e gli effetti sostanziali da essa prodotti. Ne deriva l’inammissibilità delle doglianze relative al contrasto tra normativa nazionale e disciplina euro-unitaria, alla formazione del ruolo, alla determinazione dell’importo e ai meccanismi di compensazione. Restano scrutinabili i soli vizi propri dell’intimazione, quali la mancata allegazione della cartella, la genericità del calcolo degli interessi e la prescrizione, che risultano infondati quando gli elementi identificativi della cartella siano indicati, gli interessi siano predeterminati dalla legge e il termine prescrizionale non sia decorso per effetto dell’effetto interruttivo-sospensivo determinato dalla pendenza del giudizio sull’atto presupposto.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’azienda agricola produttrice di latte, ha impugnato l’intimazione di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha richiesto il pagamento di una somma complessiva, limitando l’impugnativa al ruolo relativo ai residui AGEA per l’anno 2007 e, quindi, all’importo di €.183.108,14. La pretesa creditoria trae origine dal c.d. prelievo latte, determinato da presunti sforamenti della quota-latte fissata dall’Unione Europea. L’intimazione richiama quale atto presupposto una cartella di pagamento, della quale indica l’avvenuta notifica in data 07/10/2011.

La ricorrente ha dedotto cinque motivi: difetto di motivazione e mancata allegazione della cartella; genericità nel calcolo degli interessi; intervenuta prescrizione del credito; illegittimità per contrasto con la normativa euro-unitaria; nullità dell’iscrizione a ruolo per difetto di motivazione sui recuperi PAC. Si sono costituite in giudizio l’ADER e l’AGEA, contestando le pretese. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti e ha onerato le Amministrazioni del deposito della documentazione necessaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che l’ADER ha riferito dell’avvenuta impugnazione della cartella presupposta e dell’integrale rigetto del relativo ricorso con sentenza del Consiglio di Stato del 3 giugno 2025 n. 4779. L’intimazione di pagamento ha natura di invito a pagare una somma il cui importo è stato determinato da un atto presupposto; essa non ha natura di atto impositivo e, qualora l’atto presupposto sia divenuto definitivo, può essere gravata solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti impositivi da cui è sorto il debito, secondo il principio affermato da Cass. civ., sez. V, n. 8704 del 2013.

Pertanto, l’infruttuosa iniziativa impugnatoria contro la cartella presupposta, con conseguente consolidamento dei suoi effetti, determina la preclusione per la ricorrente a dolersi dei vizi della cartella stessa. Le relative doglianze, anche se proposte quali azioni di accertamento negativo della debenza, devono ritenersi inammissibili, in linea con l’inquadramento della posizione giuridica soggettiva come interesse legittimo, soggetto al regime del consolidamento in atti definitivi se non impugnati nei termini, secondo l’orientamento di Cons. Stato, sez. III, n. 1318 del 2023.

La definitività del prelievo priva la ricorrente della facoltà di avvalersi degli arresti della Corte di Giustizia, i quali trovano un limite nell’inoppugnabilità dell’atto. Né può valere la disapplicazione, poiché l’incompatibilità comunitaria affermata dalla Corte di Giustizia non ha riguardato norme nazionali attributive del potere, bensì i criteri da seguire per il suo esercizio. Le censure relative al contrasto tra normativa nazionale ed euro-unitaria, alla formazione del ruolo e ai meccanismi di compensazione sono pertanto inammissibili.

Residuano i soli vizi propri. Quanto alla mancata allegazione della cartella, essa è specificamente indicata nel “Dettaglio del debito”, con codice identificativo e data di notificazione, elementi sufficienti per la sua identificazione. Quanto agli interessi, il loro ammontare è predeterminato dalla normativa, con quantificazione costituente attività vincolata, correttamente giustificata dal richiamo all’art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973. Quanto alla prescrizione, tra la notifica della cartella, avvenuta nell’ottobre 2011, e la notifica dell’intimazione, avvenuta in data 14/03/2025, non è decorso alcun termine prescrizionale, per l’effetto interruttivo-sospensivo determinato dalla pendenza dell’impugnativa avverso la cartella. Il ricorso è complessivamente disatteso e le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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