Punteggi concorso docenti e valutazione dei titoli secondo la lex specialis (TAR Veneto n. 49 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente, la valutazione dei titoli e la conversione del voto di laurea in centesimi sono disciplinate dalla lex specialis, che l’amministrazione è tenuta ad applicare secondo le sue prescrizioni letterali. Il dovere di motivazione del punteggio numerico è adeguatamente assolto ove i criteri di attribuzione siano espressamente previsti dal bando, non essendo richiesta una motivazione analitica ulteriore. Non integra alcun titolo valutabile il possesso dei crediti formativi universitari o accademici, che costituiscono requisito di partecipazione alla procedura. Ne consegue che la domanda di annullamento della graduatoria, fondata su un preteso errore nell’attribuzione del punteggio, è infondata, e con essa cade la connessa domanda risarcitoria, in mancanza di illegittimità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per una classe di concorso della Regione Veneto. All’esito della procedura, la Commissione gli ha riconosciuto, per i titoli, punti 11,25 anziché i punti 20 che egli riteneva dovuti in applicazione della tabella dell’Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021.
Il ricorrente ha impugnato il bando, il decreto modificativo, la graduatoria di merito e i verbali della Commissione, deducendo tre motivi: difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento ed errore nell’attribuzione del punteggio. Ha proposto inoltre domanda risarcitoria, per equivalente o in forma specifica, con richiesta di rettifica della graduatoria. La causa, originariamente introdotta davanti al TAR Lazio, è stata riassunta davanti al TAR Veneto, quale giudice territorialmente competente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente i tre motivi, per la loro connessione logico-giuridica. Il ricorrente sosteneva di aver conseguito, per il titolo di studio, un voto di 9,50/10, corrispondente a 95/100, e di avere diritto all’arrotondamento a 10, con un punteggio finale di 12,5. La tesi è respinta: la nota istruttoria dell’USR ha chiarito che il punteggio è stato attribuito dalla piattaforma telematica sulla base dei dati inseriti dai candidati, senza intervento della Commissione.
La lex specialis prevede che i titoli di accesso con voto non espresso in centesimi siano riportati a 100 e che le frazioni siano arrotondate solo alle condizioni ivi fissate. Nel caso concreto, il voto di 9,5/10 è stato convertito in 95/100: trattandosi di numero pieno, nessun arrotondamento doveva essere applicato. Il ragionamento del ricorrente muove dunque da un’errata interpretazione della regola concorsuale.
Quanto ai premi, la Commissione ha verificato per tutti i concorrenti i titoli dichiarati. Per un terzo premio non è stato individuato alcun concorso e non è stato attribuito punteggio; per un altro terzo premio è stato riconosciuto il punteggio di 1,25; il primo premio non è stato riconosciuto perché ottenuto in formazione e non come solista; per un ulteriore terzo premio non è stato individuato alcun concorso. Il ricorrente non ha depositato memoria difensiva in replica alla nota istruttoria, nulla controdeducendo sui concorsi riferiti come inesistenti.
Parimenti infondata è la censura sui 24 crediti formativi: essi non rientrano tra i titoli valutabili, costituendo requisito di partecipazione alla procedura. Quanto al difetto di motivazione, il Tribunale ritiene che l’attribuzione di un punteggio numerico assolva il dovere motivazionale quando i criteri siano espressamente previsti dalla lex specialis. Nessuna lesione del legittimo affidamento è ravvisabile, avendo l’amministrazione applicato correttamente le regole concorsuali.
All’infondatezza della domanda di annullamento consegue il rigetto di quella risarcitoria, per assenza di illegittimità dell’azione amministrativa. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.