Concessioni demaniali marittime: il giudicato non impedisce le sopravvenienze normative (TAR Puglia n. 381 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, l’autorità della cosa giudicata, pur esplicando i propri effetti per l’intera durata del rapporto, trova il limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto che ne mutino il contenuto o ne modifichino il regolamento. Ne consegue che il giudicato formatosi sull’accertamento della spettanza di una proroga legale non preclude l’operatività delle successive leggi-provvedimento che incidano sulla durata delle concessioni demaniali marittime. Le delibere comunali che recepiscono dette sopravvenienze hanno natura meramente ricognitiva e non provvedimentale, con conseguente esclusione degli obblighi di autotutela e di partecipazione procedimentale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di due concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia di Lecce che aveva riconosciuto il suo diritto alla prosecuzione dei rapporti concessori sino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018. Con la delibera impugnata, il Comune aveva tuttavia modificato il termine di validità delle concessioni, anticipandone la scadenza al 31 dicembre 2024, in ragione delle sopravvenienze normative e dei principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. Il ricorrente deduceva la violazione del giudicato e l’illegittimità dell’atto comunale per difetto dei presupposti, chiedendone la declaratoria di nullità o l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, escludendo che la sentenza ottemperanda avesse attribuito al concessionario una posizione di vantaggio immodificabile sino al 31 dicembre 2033, a dispetto delle modifiche legislative successive. Richiamato il carattere di legge-provvedimento della disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, il TAR ha precisato che il giudicato deve essere interpretato come limitato alla ricognizione del precetto di fonte primaria vigente al momento della pronuncia e alla verifica dei suoi effetti per il caso di specie, senza effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze che incidano sul rapporto.

La Corte ha richiamato il principio per cui, nei rapporti di durata, il giudicato trova il limite della sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. La disciplina della proroga di cui alla legge n. 145 del 2018 è stata superata dai successivi interventi del legislatore, fino al decreto legge n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, il cui testo dell’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 espressamente si applica anche alle concessioni basate su proroghe disposte ai sensi della legge n. 145 del 2018.

Quanto al terzo motivo, concernente la mancata applicazione del differimento dei termini disposto dal d.l. n. 198/2022, convertito dalla legge n. 14/2023, il Collegio ne ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, avendo il Comune già disposto la proroga delle concessioni al 30 settembre 2027 con successiva deliberazione. Le ulteriori censure sono state respinte, trattandosi di atto privo di natura provvedimentale, meramente ricognitivo delle sopravvenienze, con conseguente esclusione degli obblighi di autotutela e di partecipazione procedimentale. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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