Canone unico, interesse ad agire solo con l’atto applicativo (TAR Veneto n. 19 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale istitutivo del canone unico patrimoniale, quando contenga disposizioni di carattere programmatico, è impugnabile autonomamente solo se reca precetti suscettibili di arrecare in via diretta e immediata una lesione attuale della sfera giuridica del destinatario; negli altri casi l’interesse al ricorso si radica soltanto con l’atto applicativo. La determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale rientra nella competenza della Giunta comunale, residuando al Consiglio la sola disciplina generale. L’art. 1, comma 817, legge n. 160/2019, nel fissare il principio di tendenziale invarianza del gettito, delimita il potere degli enti locali e non viola l’art. 23 Cost., trattandosi di riserva di legge relativa. Legittimi i coefficienti moltiplicatori che diversifichino situazioni oggettivamente diverse.

Il Fatto

Alcune società operanti nel settore pubblicitario hanno impugnato il nuovo regolamento comunale in materia di canone unico, arredo urbano e mezzi pubblicitari, approvato con delibera consiliare, insieme alle tariffe per l’anno 2021 approvate con delibera di Giunta e ai relativi allegati. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità costituzionale della disciplina statale istitutiva del canone e una serie di profili di eccesso di potere, incompetenza e doppia imposizione.

Il Comune si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e, in subordine, chiedendone il rigetto. Il Tribunale ha trattenuto la causa per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra regolamenti di “volizione-azione”, di “volizione-preliminare” e misti. Nei regolamenti istitutivi di canoni patrimoniali l’interesse al ricorso sorge normalmente con l’atto applicativo, poiché solo in quel momento si individua il soggetto concretamente inciso. Nel caso di specie, tuttavia, il regolamento impugnato è qualificato come misto, perché accanto a prescrizioni programmatiche contiene precetti immediatamente lesivi.

È manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale della legge n. 160/2019. Il principio di tendenziale invarianza del gettito, posto dall’art. 1, comma 817, delimita il potere di determinazione in aumento del canone da parte dei Comuni, fissando un tetto massimo che la discrezionalità degli enti non può superare: ne deriva l’esclusione della violazione dell’art. 23 Cost., essendo la riserva di legge solo relativa.

La determinazione delle tariffe spetta alla Giunta comunale. L’art. 1, comma 821, riserva al Consiglio solo alcuni aspetti della regolamentazione, tra cui non rientra la quantificazione tariffaria; l’art. 42, lett. f), d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al Consiglio la sola disciplina generale delle tariffe, mentre l’art. 48, comma 2, assegna alla Giunta tutti gli atti non riservati ad altri organi.

Quanto ai coefficienti moltiplicatori, la loro applicazione è legittima ove risponda a criteri di ragionevolezza, diversificando situazioni oggettivamente differenti per tipologia di strada, di pubblicità e durata. Essi non incidono sul presupposto dell’obbligazione né sulla base imponibile.

La denunciata doppia imposizione è esclusa dall’art. 1, comma 820, che sancisce il principio di assorbimento: l’applicazione del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude quello per l’occupazione del suolo. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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