Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Toscana n. 739 del 18.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di credito accertato con sentenza del giudice ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, costituisce titolo per il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato nel termine assegnato dal giudice. Per il caso di persistente inerzia, il giudice nomina sin d’ora il commissario ad acta e condanna l’amministrazione al pagamento della penalità di mora commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 319 del 17.04.2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per l’importo di euro 500,00 annui, oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite.
Il titolo esecutivo è stato notificato all’amministrazione in data 24.04.2024. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, e non risultando eseguita la sentenza, la ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’esecuzione del giudicato, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 24.04.2024, che è inutilmente decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Livorno del 01.07.2025.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha rilevato che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Di conseguenza ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza a corrispondere alla ricorrente la somma liquidata.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà, entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Infine, il ritardo maturato ha giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.
Le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.
Nota della Redazione
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