Sospensione per inadempimento vaccinale: illegittima la detrazione dell’anzianità di grado (TAR Veneto n. 13 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dall’attività lavorativa conseguente all’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, prevista dall’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, esaurisce i propri effetti sul piano della sola retribuzione. La norma ha carattere speciale e delimita tassativamente le conseguenze dell’inadempimento, con la conseguenza che è illegittima ogni ulteriore misura sanzionatoria non espressamente contemplata, quale la detrazione dell’anzianità di grado. L’obbligo vaccinale grava sul dipendente in ragione della sola appartenenza alla categoria individuata dal legislatore, prescindendo dall’effettivo svolgimento del servizio e dalla sua presenza in sede.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale in servizio permanente effettivo, è stato invitato a produrre la documentazione relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dall’art. 4-ter, comma 3, d.l. 1 aprile 2021, n. 44. Assente dal servizio, ha rappresentato l’impossibilità di procedere alla somministrazione e ha chiesto la sospensione del procedimento fino al rientro.

Accertata l’inosservanza, l’Amministrazione ha disposto la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa dal 21 dicembre 2021 al 17 gennaio 2022, senza retribuzione, il recupero degli emolumenti corrisposti e una detrazione di anzianità di grado di ventotto giorni. Respinti i ricorsi gerarchici, il ricorrente ha impugnato gli atti davanti al TAR, deducendo l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria della disciplina e l’illegittimità delle singole determinazioni applicative.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi relativi alla pretesa contrarietà della disciplina agli artt. 3, 4, 32, 33, 34, 35, 36 e 97 Cost. e al diritto europeo. Richiamando la Corte costituzionale n. 15 del 2023 e la n. 14 del 2023, il TAR osserva che l’obbligo vaccinale non ha costituito una scelta irragionevole o sproporzionata e che la sospensione del lavoratore non vaccinato integra l’adempimento dell’obbligo di sicurezza del datore di lavoro, con valenza integrativa del sinallagma contrattuale.

Il sacrificio imposto al dipendente non eccede quanto indispensabile e la scelta di non prevedere l’assegnazione a mansioni diverse è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e ragionevolezza. La mancata corresponsione della retribuzione e di ogni emolumento, compreso l’assegno alimentare, trova giustificazione nella libera scelta del lavoratore di non vaccinarsi.

Quanto all’applicabilità dell’obbligo al dipendente assente dal servizio, il TAR richiama il Cons. Stato, sez. III, n. 2925 del 2024, secondo cui l’art. 4, comma 1, d.l. n. 44 del 2021 non condiziona l’obbligo all’effettivo svolgimento del servizio e ammette deroghe solo nelle ipotesi di esenzione per accertato pericolo per la salute. L’inadempimento è ancorato al solo dato astratto dell’appartenenza alla categoria, senza rilievo per l’assenza dal luogo di lavoro.

È invece fondata la censura sulla decurtazione dell’anzianità di servizio. L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44 del 2021 è disposizione di carattere speciale che contempla, quale unica conseguenza dell’accertamento, la sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa. Il Collegio ribadisce, in conformità alla giurisprudenza richiamata, che l’interpretazione deve essere stretta, per limitare il sacrificio del privato a quanto espressamente indicato. È pertanto illegittima ogni ulteriore conseguenza diversa dalla privazione della retribuzione, restando salvi gli effetti previsti da altre speciali disposizioni o principi inderogabili di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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