Ottemperanza per la Carta docente: rigettata l’astreinte per ragioni ostative (TAR Sardegna n. 79 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce un automatismo conseguente all’accoglimento della domanda, ben potendo il giudice escluderla in presenza di «altre ragioni ostative», autonomamente valutabili rispetto al limite negativo della manifesta iniquità. Tali ragioni possono essere individuate nell’oggettiva complessità del procedimento amministrativo finalizzato all’esecuzione, nella natura seriale del contenzioso e nelle caratteristiche del bene della vita, che non incide sul sostentamento del creditore. In caso di persistente inadempienza, la nomina del commissario ad acta rappresenta lo strumento satisfattivo idoneo a garantire l’effettività della tutela. Inoltre, la corresponsione del beneficio economico deve avvenire secondo le modalità previste dalla disciplina di settore.
Il Fatto
Un docente di ruolo adiva il Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento del diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per un importo complessivo di € 1.000,00. Il giudice del lavoro accoglieva la domanda con sentenza n. 192/2024, condannando il Ministero a mettere a disposizione la somma secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016.
La sentenza, notificata all’Amministrazione in data 16.04.2024, passava in giudicato per mancata impugnazione. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituiva con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando la rituale notifica del titolo esecutivo, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni. Ha pertanto disposto che l’Amministrazione dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della Carta docente. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato fin da subito un commissario ad acta, individuato nel Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega e con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari entro 90 giorni dalla richiesta della parte.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento dell’astreinte, il Collegio l’ha respinta. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 25.06.2014, ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. introduce un autonomo limite negativo alla applicazione della misura, rappresentato dalla sussistenza di «altre ragioni ostative», distinte dalla manifesta iniquità. Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, nell’eccezionale mole di contenzioso seriale e nella natura del beneficio, configurato come incentivo eventuale e non come mezzo di sostentamento.
Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite in misura ridotta a € 400,00, considerata la sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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