Sconti una tantum non recuperabili al recesso anticipato dall’utente (Cons. Stato n. 6051 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le previsioni delle Linee Guida adottate dall’AGCOM con la delibera n. 487/18/CONS e la Comunicazione di chiarimenti del 21 dicembre 2018, nella parte in cui escludono che l’operatore possa recuperare, in caso di recesso anticipato dell’utente, gli sconti praticati una tantum al momento della sottoscrizione del contratto e segnatamente lo sconto insito nella mancata richiesta del contributo di attivazione, sono immediatamente lesive per gli operatori. Esse devono pertanto essere impugnate tempestivamente, nel termine decorrente dalla rispettiva pubblicazione, e non già con l’atto applicativo sanzionatorio. È inammissibile per tardività la censura che, proposta soltanto avverso la successiva delibera sanzionatoria, investa in realtà la legittimità della regolazione. La restituzione degli sconti operati sui corrispettivi una tantum non è consentita, perché recuperare ciò che l’operatore non avrebbe mai incassato nemmeno a scadenza naturale del contratto è iniquo. Le clausole contrattuali difformi dalla regolazione sono nulle ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 7/2007, norma imperativa.

Il Fatto

Una società di telefonia impugnava davanti al TAR Lazio la delibera con cui l’AGCOM le aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di 896.000,00 euro, ai sensi dell’art. 98, comma 16, del d.lgs. n. 259/2003. Alla società si contestava di aver addebitato alla clientela business, in caso di recesso anticipato, il costo del contributo di attivazione non richiesto in fase di sottoscrizione dell’offerta e di aver reso in modo opaco le spese di disattivazione o trasferimento della linea.

Il TAR respingeva tutti i motivi. La società proponeva appello; si costituivano l’Autorità e un’altra società, chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la censura relativa al calcolo del valore del contratto. L’appellante sosteneva che l’Autorità avesse confuso tale nozione con quella di prezzo implicito, imponendole di rinunciare al corrispettivo di attivazione. Il motivo è respinto per una ragione assorbente: la doglianza è in buona parte tardiva, perché indirizzata sostanzialmente contro la delibera n. 487/18/CONS e la Comunicazione del 21 dicembre 2018, non tempestivamente impugnate.

La Corte ricostruisce il meccanismo regolatorio. Le Linee Guida, all’Allegato A, escludono che gli sconti una tantum possano essere valorizzati secondo il loro valore reale, riservando tale criterio ai soli costi di disattivazione; il prezzo implicito corrisponde al canone medio sull’intera durata contrattuale e la restituzione degli sconti si quantifica come differenza tra i canoni valorizzati al prezzo implicito e quelli effettivamente pagati. Da qui l’esclusione dello sconto sul contributo di attivazione, confermata dalla Comunicazione del 21 dicembre 2018.

Tale lesività era già evidente a prescindere dagli atti applicativi. La Corte richiama il proprio precedente di cui alla sentenza n. 7080 del 9 agosto 2024, che, su ricorso analogo, aveva ritenuto il paragrafo 27 delle Linee Guida immediatamente lesivo e quindi inammissibile l’impugnazione tardiva proposta contro il provvedimento sanzionatorio. Ne consegue che tutte le questioni sul calcolo del valore del contratto e sull’ingerenza dell’AGCOM nell’autonomia negoziale non possono essere esaminate in quella sede.

Il Collegio osserva inoltre che le clausole contrattuali difformi dalla regolazione sono nulle ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 7/2007, essendo l’art. 1, comma 3, norma imperativa, come dimostra la relativa sanzione amministrativa. Nel merito, la pretesa di rimborso parziale del costo di attivazione scontato viola comunque le Linee Guida.

Anche il secondo motivo, sull’opacità informativa delle spese di recesso nella pagina “trasparenza tariffaria”, è respinto: mancava la quantificazione del canone medio mensile e la tabella non correlava i costi alle singole offerte. Il terzo motivo, sulla riduzione della sanzione, non è accolto, non emergendo ragioni di malgoverno del potere sanzionatorio. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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