Requisiti minimi di gara e chiarimenti: no a integrazioni per via interpretativa (TAR Lombardia n. 3228 del 09.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante nel corso della procedura sono ammissibili solo se illustrano la disciplina già cristallizzata nella lex specialis, senza modificarla o integrarla. Un chiarimento non può introdurre un requisito di ammissione a pena di esclusione non previsto dal bando, dal disciplinare o dal capitolato. Ove la legge di gara richieda soltanto che i dispositivi siano sterili, ove richiesto, e rispondenti alle norme sulla sterilizzazione, lo specifico metodo di sterilizzazione non costituisce caratteristica essenziale, restando la relativa valutazione rimessa alla discrezionalità tecnica del seggio. In caso di dubbio interpretativo sui requisiti minimi prevale il favor partecipationis, non potendosi ricavare requisiti impliciti che trasformino una caratteristica funzionale in un requisito strutturale.

Il Fatto

La stazione appaltante indice una procedura aperta multilotto, con criterio del minor prezzo, per la fornitura di dispositivi per apparato respiratorio. Il lotto in contestazione riguarda una maschera facciale pluriuso. Alla gara partecipano tre operatori; l’aggiudicazione va alla prima classificata, mentre la società ricorrente si colloca al terzo posto.

Dopo l’aggiudicazione, la ricorrente deduce dall’accesso agli atti che le maschere offerte dalla prima e dalla seconda classificata non sarebbero risterilizzabili in autoclave a 134°, come indicato in un chiarimento della stazione appaltante. Propone istanza di autotutela, quindi impugna gli atti di gara e il successivo diniego di autotutela con motivi aggiunti, chiedendo l’annullamento e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti. In via preliminare dichiara la carenza di legittimazione passiva di una delle società intimate, estranea al lotto, disponendone l’estromissione.

Nel merito, la censura centrale contesta la mancata esclusione dei concorrenti che precedono la ricorrente per difetto del requisito di sterilizzazione a 134°. Il Tribunale rileva che gli atti di gara non prescrivevano alcuna specifica modalità di sterilizzazione: l’art. 3 del Capitolato Speciale richiedeva solo che i dispositivi fossero sterili e rispondenti alle norme sulla sterilizzazione.

La temperatura di 134° compare unicamente in un chiarimento reso in risposta a un quesito, ove la stazione appaltante ha indicato l’unico processo disponibile. Tale chiarimento non può introdurre requisiti essenziali a pena di esclusione, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. V, n. 1350 del 2025; Cons. Stato, Sez. III, n. 9254 del 2023). Attribuire al capitolato una portata maggiore di quella testuale equivarrebbe a ricavare un requisito non presente negli atti.

Di qui la conformità del prodotto dell’aggiudicataria, sterilizzabile con metodo STERRAD, metodo che il produttore indica espressamente come sterilizzazione e già riconosciuto equivalente all’autoclave dal giudice d’appello (Cons. Stato, Sez. III, n. 5964 del 2020). Parimenti conforme è il prodotto della seconda classificata, sterilizzabile in autoclave a 121° per un numero massimo di cicli.

La censura sulle taglie disponibili è respinta: l’allegato richiede misure idonee a coprire ogni conformazione del viso, non singoli dispositivi per ogni taglia. Ricavarne un requisito strutturale implicito è irragionevole e contrario al favor partecipationis. Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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