Ottemperanza del giudicato: inottemperanza dell’Amministrazione e commissario ad acta per l’inadempimento (TAR Lombardia n. 2598 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione che non ottempera a una sentenza passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme di danaro in favore del creditore, è inottemperante, con conseguente accoglimento del ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’entità delle somme richieste dal creditore nel giudizio di ottemperanza non è vincolante per l’amministrazione, ove non supportata dal titolo e dalla legge, con particolare riguardo alla misura e alla decorrenza degli interessi. Il giudice assegna all’amministrazione il termine di novanta giorni per adempiere, decorso inutilmente il quale nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva, determinando definitivamente l’importo dovuto e adottando i necessari atti contabili.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la sentenza n. 1251/2025, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle, per gli anni scolastici ivi indicati, la somma complessiva di euro 2.500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata eseguita dall’Amministrazione. La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato al Ministero di conformarsi al giudicato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa era supportata da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contestata dall’Amministrazione, fondandosi su un titolo con efficacia di giudicato.
Il Collegio ha precisato che, nel giudizio di ottemperanza, l’entità delle somme richieste dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione con riguardo al capitale residuo e agli interessi, la cui esatta misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e di legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.). Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, prima dell’avvio dell’azione di recupero.
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato l’inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando il termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso, nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che sarà investito su istanza del creditore e provvederà entro sessanta giorni, determinando l’importo dovuto e adottando gli atti necessari, senza diritto a compenso.
L’Amministrazione è stata infine condannata al pagamento delle spese di lite, distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, in misura ridotta trattandosi di attività minime e stereotipate.
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Nota della Redazione
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