Annullata l’ordinanza sindacale contingibile e urgente per carenza di motivazione rafforzata e istruttoria (TAR Abruzzo n. 353 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 è provvedimento extra ordinem che presuppone situazioni di pericolo effettivo, non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari. La sua adozione richiede un onere motivazionale rafforzato, dal quale emerga l’impossibilità di utilizzare i rimedi ordinari, il termine di efficacia, la situazione di pericolo riscontrata e il rispetto del principio di proporzionalità. È illegittima l’ordinanza carente sotto il profilo dell’istruttoria e della motivazione, che non dia conto delle ragioni per cui non siano impiegabili gli strumenti ordinari approntati dall’ordinamento, tanto più quando il pericolo sia conseguenza di un dissesto idrogeologico la cui responsabilità sia stata accertata in sede giurisdizionale a carico dell’amministrazione comunale.
Il Fatto
Il Comune di Altino emetteva nei confronti del proprietario di un immobile un’ordinanza contingibile e urgente, con la quale gli ordinava di intervenire per la messa in sicurezza del fabbricato, a seguito del suo deterioramento. Il destinatario impugnava il provvedimento deducendo, tra l’altro, la carenza dei presupposti e il difetto di motivazione, evidenziando come il dissesto dell’edificio fosse riconducibile a un movimento franoso in atto da anni nell’area, per il quale lo stesso Comune era stato ritenuto responsabile in via esclusiva con sentenza del giudice civile.
La domanda cautelare veniva accolta dal TAR, con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato in sede di appello. La causa proseguiva quindi per la trattazione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di poteri extra ordinem del Sindaco, ribadendo che l’adozione delle ordinanze contingibili e urgenti è ammessa solo per fronteggiare situazioni di pericolo effettivo e non altrimenti fronteggiabili con gli strumenti ordinari. Tale potere impone un onere motivazionale ulteriore, definito “rafforzato”, volto a garantire la trasparenza del percorso logico seguito dall’amministrazione.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha riscontrato l’assenza dei puntuali riferimenti normativamente previsti, rilevando la carenza motivazionale e istruttoria del provvedimento impugnato. L’ordinanza non indicava le ragioni per cui non potessero impiegarsi gli strumenti ordinari ed era stata adottata trascurando che il deterioramento dell’immobile era conseguenza diretta dei fenomeni franosi in atto da anni nella zona, su cui il Comune stesso avrebbe dovuto intervenire con lavori di mitigazione del rischio idrogeologico.||DSML||>
In particolare, il giudice ha valorizzato l’accertamento contenuto nella sentenza del giudice civile, che aveva escluso la responsabilità del proprietario e ascritto in via esclusiva al Comune la causazione dei danni, stante la sua competenza in materia di difesa del suolo. Tale ricostruzione era stata confermata anche dai sopralluoghi dei Vigili del fuoco e dalla perizia del consulente tecnico, che aveva escluso un nesso eziologico tra il deterioramento e le difformità edilizie contestate.||DSML||>
Il Comune, pertanto, non solo non aveva correttamente accertato i presupposti di fatto e di diritto necessari per procedere con lo strumento dell’ordinanza, ma, pur nella consapevolezza della propria esclusiva responsabilità, aveva fatto ricadere sul privato l’obbligo di eseguire interventi di risanamento che gravavano invece sull’ente.
Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale ha precisato che tale conclusione non esclude l’obbligo per il Comune di provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio a tutela dell’incolumità pubblica. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.