DASPO: basta il movente sportivo, non serve la partita in città (Cons. Stato n. 6043 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive di cui all’art. 6, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401 non presuppone che la condotta violenta si sia verificata durante lo svolgimento di un incontro. L’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” va letta nel senso che le condotte devono avere un immediato nesso eziologico con l’evento agonistico, ancorché non di contemporaneità. Ciò che rileva è il movente sportivo della violenza, espressione di antagonismo tra tifoserie organizzate. La misura ha natura preventiva e non repressiva, sicché è sufficiente un compendio indiziario valutato secondo la logica del “più probabile che non”, senza il livello probatorio richiesto nel processo penale.

Il Fatto

Due soggetti sono destinatari di provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per durate rispettivamente di cinque e otto anni, adottati dalla Questura dopo un episodio di aggressione verificatosi a Firenze nei confronti di tifosi avversari in transito in città al rientro da una trasferta.

Il TAR Toscana aveva accolto il ricorso, rilevando che in città non si svolgeva alcun incontro di calcio e ritenendo perciò mancante il presupposto applicativo della misura. L’amministrazione ha proposto appello, chiedendone la riforma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 e dalla qualificazione della fattispecie come appartenente al diritto amministrativo della prevenzione, ove la soglia di tutela è anticipata alle situazioni di pericolo concreto. Vale qui la logica del “più probabile che non”, non la certezza richiesta oltre ogni ragionevole dubbio. Richiama in tal senso la giurisprudenza della Sezione.

La Corte ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui l’espressione “in occasione o a causa di manifestazioni sportive” non esige che gli atti di violenza si siano verificati durante lo svolgimento dell’incontro. È sufficiente un immediato nesso eziologico con l’evento sportivo.

Nella specie, gli appartenenti alla tifoseria locale hanno organizzato l’aggressione dopo aver saputo del transito dei sostenitori rivali di ritorno dalla Sicilia. Non può escludersi che la vicenda rientri nella previsione normativa, poiché la presenza in città dei tifosi non si sarebbe registrata se la partita non si fosse svolta. La violenza è pertanto causalmente riconducibile a un evento sportivo, ancorché disputato in altra città.

Secondo il Collegio, l’interpretazione del primo giudice rischia di svuotare la funzione preventiva del D.A.Spo. Ciò che va apprezzato è il movente sportivo della condotta, cioè l’ostilità tra fazioni contrapposte per ragioni di tifo. Anzi, l’aggressione avvenuta fuori dalla cornice immediata della competizione rivela una pericolosità sociale ancora più marcata, perché svincolata dall’agonismo della gara.

Quanto ai motivi riproposti dagli appellati, il secondo e il terzo sono dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., per non essere stati riprodotti integralmente. Il primo motivo è infondato, data la natura cautelare e preventiva della misura e la sufficienza di un compendio indiziario. Ribadita l’autonomia del procedimento penale da quello amministrativo del Questore, l’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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