Obbligo informativo annuale per gli operatori telefonici e potere regolatorio AGCom (Cons. Stato n. 6039 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasparenza delle condizioni economiche dei servizi di comunicazione elettronica, l’art. 71 cod. com. elettr. non esaurisce la disciplina prescrittiva, ma demanda espressamente all’AGCom il potere di precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui le informazioni devono essere pubblicate. È pertanto legittimo e conforme alla fonte primaria l’obbligo regolamentare che impone all’operatore di comunicare all’utente, almeno una volta l’anno e in forma scritta, tutte le condizioni economiche sottoscritte. Tale onere si aggiunge ai più generici doveri di trasparenza e non può dirsi assolto attraverso una generica garanzia di accessibilità tramite applicazione o area riservata. L’obbligo persegue lo scopo di consentire all’utente di focalizzare l’attenzione su costi e condizioni contrattuali senza doversi attivare autonomamente. La sanzione irrogata entro un importo prossimo al minimo edittale non è sproporzionata.

Il Fatto

Con ricorso al TAR Lazio un operatore telefonico impugnava la delibera con cui l’AGCom, all’esito di un procedimento avviato su segnalazione di un concorrente, gli infliggeva una sanzione amministrativa pecuniaria per omessa comunicazione agli utenti delle condizioni economiche delle offerte postpagate e prepagate sottoscritte. La violazione contestata riguardava il combinato disposto dell’art. 71 cod. com. elettr. e dell’art. 3, commi 5 e 6, della delibera n. 252/16/CONS.

L’operatore gravava contestualmente anche la delibera regolamentare, ove interpretata nel senso di imporre la comunicazione individuale annuale in forma scritta. Il TAR respingeva il ricorso, ritenendo accertata la violazione e congruo l’importo. L’operatore proponeva appello, contestando nel merito la sussistenza di un potere regolatorio e sanzionatorio dell’Autorità in tale ambito e, in subordine, l’entità della sanzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio supera l’eccezione di tardività sollevata dalle parti resistenti, osservando che l’interesse all’impugnazione sorge con l’adozione del provvedimento sanzionatorio che attualizza la lesione, e conferma che la violazione risulta accertata e sostanzialmente incontestata.

Il nodo centrale riguarda la sussistenza di un potere regolatorio in capo all’Autorità. L’appellante sosteneva che l’art. 71 imponesse la sola pubblicazione delle informazioni, senza legittimare prescrizioni ulteriori né poteri sanzionatori. Il Collegio rileva invece che la fonte primaria non esaurisce la disciplina prescrittiva, ma demanda espressamente all’Autorità il potere di precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma delle informazioni. La previsione di prescrizioni “ulteriori” esclude che l’onere regolamentare possa dirsi assolto mediante una generica garanzia di trasparenza.

Quanto alla pretesa irragionevolezza dell’obbligo per l’insostenibilità tecnico-organizzativa, la Corte osserva che i contratti con l’utenza si concludono per adesione a moduli predefiniti e che la gestione dei rapporti avviene tramite processi informatizzati, che consentono un agevole reperimento delle informazioni. L’adeguatezza delle modalità informative va inoltre valutata rispetto a una platea eterogenea di utenti, non necessariamente dimestichezza con gli strumenti informatici.

La Corte richiama la propria recente pronuncia Cons. Stato Sez. VI, 3 luglio 2026, n. 5359, che in analoga fattispecie ha precisato come l’obbligo di comunicazione annuale scritta costituisca un preciso onere aggiuntivo, proporzionato e conforme all’art. 71. L’obbligo ha lo scopo di consentire all’utente di focalizzare l’attenzione sui costi senza doversi attivare scaricando l’app o registrandosi all’area riservata. Il quadro unionale evocato non incide sugli obblighi di comunicazione, e la delibera n. 457/24/CONS non è applicabile ratione temporis.

Sul secondo motivo, la Corte ritiene la sanzione non sproporzionata: l’art. 11 della legge n. 689/1981 è stato applicato, e l’importo di 174.000,00 euro si colloca prossimo al minimo edittale di 58.000,00 euro. L’appello è respinto con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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