Spese di lite sotto i minimi tariffari e liquidazione immotivata (Cons. Stato n. 6005 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai valori delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, poiché l’abrogazione delle tariffe professionali ha eliminato il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari. Tuttavia lo scostamento apprezzabile dai limiti di oscillazione tabellari impone al giudice di indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione, non essendo sufficiente il generico richiamo alla serialità del contenzioso. Unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata di un importo manifestamente inferiore ai parametri lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui agli artt. 24 e 113 Cost. e all’art. 47 CDFUE, a maggior ragione quando l’amministrazione abbia insistito nel negare ragioni già riconosciute in sede giurisdizionale.
Il Fatto
Il TAR Campania, Sezione Ottava, ha accolto il ricorso proposto da un docente ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’attribuzione della Carta elettronica con accredito di euro 2500,00. In punto di spese, il giudice di primo grado ha liquidato a favore della parte ricorrente solo 400,00 euro, richiamando il “carattere seriale della controversia”.
La parte appellante, a mezzo del difensore che si dichiara antistatario, ha impugnato la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenendo la somma simbolica e non consona al decoro della professione, in quanto considerevolmente inferiore ai minimi tabellari e in violazione della loro ritenuta inderogabilità. Ha chiesto la riforma con condanna al pagamento di almeno euro 1.355,00. Il Ministero si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza consolidata della Sezione: il giudice di prime cure dispone di ampi poteri discrezionali nella statuizione sulle spese, potendo riconoscere i giusti motivi per la compensazione o escluderla, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto. La stessa giurisprudenza, però, individua un limite preciso quando la condanna sia disposta.
Il riferimento obbligato è il D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e in particolare gli artt. 4 e 5, che impongono di valutare le caratteristiche, l’urgenza e il pregio dell’attività, l’importanza, la natura, la difficoltà e il valore dell’affare, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni trattate, anche alla luce degli eventuali contrasti giurisprudenziali.
La Corte ricostruisce il quadro normativo: il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012; la legge n. 247/2012 ha poi previsto che, in difetto di pattuizione scritta, il compenso sia liquidato dal giudice secondo i parametri ministeriali aggiornati dal D.M. n. 147/2022. Ne deriva che non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari già previsto dall’art. 24 della legge n. 794/1942, ma i parametri restano il punto di riferimento, salvo scostamento motivato.
Su questa base il Collegio afferma che una liquidazione immotivata, manifestamente difforme dalle ordinarie previsioni tariffarie, non integra di per sè violazione di legge, poiché i decreti ministeriali attuativi vanno letti in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate ai principi di libertà e concorrenza di cui agli artt. 2 e 41 Cost.
Il punto decisivo è però la motivazione. Nella specie il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza e a ridurre la liquidazione in ragione della serialità del contenzioso, senza argomentare sulla quantificazione o su una compensazione parziale. La serialità non giustifica la riduzione: essa vale semmai ad aggravare la responsabilità dell’amministrazione che mantenga un contegno già riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione sancito dalla legge n. 241/1990.
Pertanto l’appello è accolto in parte: la sentenza va riformata e le spese del primo grado sono liquidate equitativamente in euro 800,00, oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado d’appello sono compensate, tenuto conto del solo parziale accoglimento rispetto alla somma richiesta.
Nota della Redazione
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