L’ottemperanza è parziale se l’Amministrazione ha pagato solo il capitale e non gli interessi (TAR Lombardia n. 3379 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, qualora l’Amministrazione abbia corrisposto solo l’importo principale dovuto, ma non anche gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo espressamente previsti dal titolo esecutivo, il ricorso proposto dal creditore è inammissibile per la parte relativa al credito già soddisfatto e deve essere accolto limitatamente alla parte residua. In tale evenienza, il giudice dell’ottemperanza dichiara la parziale inottemperanza dell’Amministrazione, assegnando un termine per il pagamento di quanto ancora dovuto e nominando, per il caso di perdurante inerzia, un commissario ad acta, individuato in un funzionario pubblico preposto alla gestione della spesa, senza diritto a compenso per l’attività commissariale.
Il Fatto
Il giudice ordinario, con sentenza divenuta cosa giudicata, aveva accertato il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNL del 31/08/1999, in relazione al servizio prestato a tempo determinato durante l’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 1.390,18, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Avendo riscontrato l’integrale inadempimento dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. Il Ministero si è costituito eccependo l’inammissibilità del ricorso, in quanto il pagamento dell’importo principale era già avvenuto in data antecedente alla notifica del ricorso. La parte ricorrente ha replicato che non risultava invece corrisposta la somma relativa agli interessi legali.
La Motivazione del TAR
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo la notifica della sentenza.
Nel merito, il Collegio ha accolto l’eccezione dell’Amministrazione limitatamente alla somma già corrisposta, dichiarando il ricorso in parte inammissibile in relazione alla dedotta completa inottemperanza, atteso che l’importo principale risultava pagato il 13 gennaio 2026.
Il ricorso è stato invece accolto con riferimento alla richiesta di corresponsione degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, non risultando adempiuto l’obbligo di completa esecuzione della sentenza. Il TAR ha quindi dichiarato la parziale inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi relativi agli interessi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico. L’attività demandata al commissario rientra nei compiti istituzionali, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa, sicché non è dovuto alcun compenso. La reciproca soccombenza ha infine giustificato la compensazione delle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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