Parere preliminare del consorzio non è provvedimento impugnabile (Cons. Stato n. 6002 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risposta resa da un consorzio per lo sviluppo delle attività produttive a una richiesta di parere preliminare sulla astratta idoneità di un’area a ospitare impianti fotovoltaici non costituisce provvedimento amministrativo e non è idonea a produrre effetti giuridici esterni, lesivi o ampliativi. Le linee guida adottate dal consorzio non sono fonte normativa e, in presenza della riserva di legge di cui all’art. 97, secondo comma, Cost., non possono attribuire nuovi poteri autoritativi. Ne segue che il parere negativo non è impugnabile per difetto di interesse, poiché la sede del vaglio sull’idoneità dell’area resta il procedimento di nulla-osta consortile.
Il Fatto
I proprietari di un lotto ricadente nell’area industriale di Rosarno, con destinazione “verde di rispetto” secondo il Piano regolatore territoriale, chiedono al consorzio di sapere se le particelle possano ospitare un impianto fotovoltaico a terra. Invocano l’art. 20, comma 8, lett. c-ter), d.lgs. n. 199/2021 e l’art. 22-bis d.lgs. n. 199/2021, che considera l’installazione attività di manutenzione ordinaria, non subordinata ad atti di assenso.
Il consorzio risponde negativamente. Dopo un’istanza di autotutela rimasta senza riscontro, i privati agiscono davanti al TAR Calabria, sede di Reggio Calabria. Il giudice di primo grado accoglie il ricorso, qualificando la nota come atto provvedimentale lesivo. Il consorzio appella.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato disattende il primo motivo, relativo alla competenza della sezione staccata. Il criterio degli effetti dell’atto, di cui all’art. 13, comma 1, secondo periodo, cod. proc. amm., sostituisce quello della sede dell’ente quando l’atto produce effetti diretti limitati alla circoscrizione di un TAR periferico, come accade nella specie.
È invece fondato il secondo motivo. Le linee guida consortili condizionano il nulla-osta a una richiesta di parere preliminare, ma non sono fonte normativa né legislativa. Stante la riserva di legge per l’attribuzione di poteri amministrativi, non possono generare nuove potestà autoritative.
Da qui la conseguenza centrale: la risposta a una richiesta di parere non è un provvedimento e non spiega alcun effetto giuridico esterno. Il parere negativo non vincola il consorzio nel successivo procedimento autorizzativo. Le stesse linee guida non gli riconoscono tale portata, limitandosi a un sostanziale scarico di responsabilità in caso di mancata richiesta.
Il parere preliminare è dunque mera risposta interlocutoria, priva di valore attizio. La sede deputata al vaglio dell’idoneità dell’area resta il procedimento di nulla-osta: qui il consorzio verificherà, secondo la normativa vigente, se l’area rientri tra quelle astrattamente idonee e, in caso contrario, la sua idoneità in concreto.
In accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e il ricorso di primo grado è dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La censura ha valenza assorbente rispetto al terzo motivo. Le spese del doppio grado sono compensate per la particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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