Annullamento comunale per donazione inesistente e difetto di presupposto (Cons. Stato n. 5995 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune rigetta l’istanza di restituzione o di acquisizione “sanante” ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, fondandosi sull’intervenuto perfezionamento di una donazione, è illegittimo per difetto dei presupposti in fatto quando emerga che la donazione, nella forma richiesta dall’art. 782 cod. civ., non si è perfezionata. L’accertamento dell’esistenza e della validità del contratto di donazione e quello del diritto di proprietà esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e spettano al giudice ordinario. Il giudice amministrativo può però valutare incidentalmente, ex art. 8 c.p.a., la sussistenza del fatto presupposto su cui l’amministrazione ha fondato il rigetto, quale vizio di legittimità del provvedimento. La valutazione dei presupposti dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 è rimessa in via esclusiva all’amministrazione, cui spetta adottare una nuova determinazione immune dai vizi rilevati.

Il Fatto

Le appellanti si dichiarano proprietarie di alcuni terreni nel territorio comunale, pervenuti loro per successione. Su tali fondi, secondo la loro prospettazione, sarebbe stato realizzato senza titolo un complesso di impianti sportivi. Nel marzo 2021 le proprietarie chiedevano al Comune la restituzione dei terreni ovvero, in via alternativa, la loro acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

Il Comune, con nota del giugno 2022, rigettava l’avvio del procedimento, sostenendo che i terreni erano stati acquisiti in proprietà per donazione. Le proprietarie impugnavano quella nota davanti al TAR Lazio, deducendone la nullità per elusione del giudicato o, in subordine, l’annullamento. Il TAR accoglieva parzialmente il ricorso e annullava la comunicazione, rilevando in via incidentale che la donazione era priva dei requisiti di forma. Il Comune proponeva appello, deducendo l’omessa pronuncia su varie questioni e il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza impugnata. In via preliminare i giudici precisano che la cognizione è limitata alla comunicazione del giugno 2022 e alla sentenza di annullamento, in parte qua, adottata dal TAR. Le questioni relative all’accertamento del diritto di proprietà e alla validità del contratto di donazione, precisa il Collegio, esulano dalla giurisdizione amministrativa e appartengono al giudice ordinario.

Il cuore della decisione sta nel rapporto tra difetto dei presupposti e giurisdizione. Il giudice di primo grado ha annullato il provvedimento perché illegittimo per errore sul presupposto, individuato nell’esistenza di una donazione. Pur ribadendo che l’accertamento della validità della donazione spetta al giudice ordinario, il Consiglio di Stato osserva che, con valutazione di tipo incidentale ex art. 8 c.p.a., il TAR ha rilevato che, in fatto, la donazione, nel modello descritto dal codice civile, non si è perfezionata e quindi non può fondare il rigetto dell’istanza.

Il Collegio respinge così le doglianze del Comune sull’art. 799 cod. civ. e sulle altre circostanze inerenti alla sfera civilistica dei rapporti, che restano estranee al sindacato del giudice amministrativo. Quanto all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, il Consiglio ribadisce che spetta in via esclusiva all’amministrazione valutare i relativi presupposti, non al giudice. Ne segue la conferma dell’annullamento della nota, con obbligo per il Comune di adottare una determinazione immune dai vizi individuati. La soccombenza dell’appellante giustifica la condanna alle spese di giudizio in favore delle appellanti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *