Incentivi GSE, prescrizione dal pagamento e autoconsumi non provati (Cons. Stato n. 5970 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione degli incentivi indebitamente erogati decorre dal giorno di ciascun pagamento e non dall’adozione del provvedimento di rideterminazione o di decadenza, poiché il potere di verifica e controllo è esercitabile dal Gestore immediatamente dopo l’ammissione. Il potere di rideterminazione dell’incentivo per violazioni non rilevanti, previsto dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011 e dall’art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, non integra né la decadenza né l’annullamento in autotutela dell’ammissione e non richiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Ai fini della quantificazione dei certificati verdi, è incentivabile solo l’energia elettrica netta, con esclusione di quella assorbita dai servizi ausiliari dell’impianto; l’onere di provare l’esistenza di una linea dedicata agli autoconsumi aziendali grava sul soggetto responsabile, in virtù del principio di autoresponsabilità.
Il Fatto
Una società agricola gestiva un impianto termoelettrico a biogas riconosciuto come impianto alimentato da fonti rinnovabili, con ammissione agli incentivi e successiva applicazione, dal 2012, di un più favorevole coefficiente moltiplicativo. All’esito di un controllo avviato nel 2020, il Gestore dei Servizi Energetici ha rideterminato il numero dei certificati verdi spettanti per gli anni 2006-2011, rilevando che i dati di energia immessa in rete comunicati dal Gestore di rete erano inferiori a quelli autodichiarati, e ha chiesto la restituzione degli incentivi erogati in eccesso.
La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR Lazio, che ha accolto solo parzialmente l’eccezione di prescrizione, limitandola agli incentivi versati fino al 21 giugno 2011, e ha respinto le censure sull’assenza di autoconsumi aziendali. Entrambe le parti hanno proposto appello, principale il Gestore e incidentale la società, in relazione ai rispettivi capi di soccombenza.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato esamina anzitutto l’appello incidentale, che investe l’an della pretesa restitutoria. Richiamando l’art. 5 del d.m. 24 ottobre 2005, il Collegio ricorda che i certificati verdi si calcolano sulla produzione netta, data dalla produzione lorda diminuita dell’energia assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali. Non è dunque incentivabile l’energia assorbita dai servizi ausiliari, mentre lo è quella direttamente utilizzata per i fabbisogni dell’azienda agricola.
Nel caso concreto, il Gestore ha riscontrato una discrasia tra l’energia immessa in rete e quella autodichiarata. La documentazione prodotta — schema unifilare, verbali dell’Agenzia delle dogane, relazione del tecnico di parte e verbali AGEA — attesta l’autoconsumo per i servizi ausiliari, ma non dimostra l’esistenza di una linea dedicata alle utenze aziendali. La maggiore differenza è stata perciò correttamente imputata all’assorbimento dei servizi ausiliari e alle perdite di linea. In ossequio al principio di autoresponsabilità, è onere dell’interessato fornire la prova delle condizioni per l’ammissione ai benefici; tale onere non può essere surrogato con la verificazione o la consulenza tecnica, mezzi istruttori rimessi al prudente apprezzamento del giudice.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il Collegio osserva che con l’atto impugnato il Gestore non ha disposto decadenza né annullamento in autotutela, ma ha solo rideterminato l’incentivo spettante. Il potere esercitato è quello di rideterminazione previsto dall’art. 42, comma 3, d.lgs. n. 28/2011, che per le violazioni non rilevanti sostituisce la decurtazione alla decadenza, in conformità ai principi di adeguatezza e proporzionalità. Anche ad accedere alla tesi opposta, il termine decorrente dall’entrata in vigore della novella risulta rispettato e la motivazione adeguata, poiché la mera rideterminazione bilancia l’interesse pubblico e l’affidamento del privato.
L’appello principale del Gestore è respinto. Il termine di prescrizione decorre dal giorno dei singoli pagamenti e non può essere posticipato all’esito del procedimento di verifica, altrimenti la sua decorrenza sarebbe rimessa alla discrezionalità del creditore, in contrasto con la natura inderogabile della disciplina. Né rileva la pretesa indisponibilità del credito: la pretesa restitutoria ha ad oggetto una somma di denaro non soggetta a disciplina derogatoria. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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