Cessazione della materia del contendere per adempimento tardivo nel giudizio di ottemperanza (TAR Basilicata n. 195 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto pagamento della somma dovuta da parte dell’Amministrazione, ancorché successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da conseguire per il ricorrente. Tale esito processuale non esclude la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che segue la soccombenza virtuale della stessa, correlata all’oggettiva tardività dell’adempimento; la quantificazione del dovuto può tuttavia essere ridotta in considerazione del comportamento resipiscente dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, già vittoriosa dinanzi al Tribunale di Potenza, sezione lavoro, con la sentenza n. 584/2025, agiva dinanzi al TAR Basilicata per l’ottemperanza del giudicato, al fine di ottenere il soddisfacimento della propria pretesa creditoria nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso. Nelle more del giudizio, e precisamente dopo l’iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero provvedeva a soddisfare integralmente la pretesa creditoria, come documentato dalla difesa erariale in vista della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della documentazione depositata dall’Amministrazione, ha rilevato che la pretesa creditoria azionata in sede di ottemperanza era stata integralmente soddisfatta. Ha pertanto dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., venendo meno l’oggetto della controversia per il sopraggiunto conseguimento dell’utilità richiesta dal ricorrente.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la condanna in capo all’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale. Il fondamento di tale statuizione risiede nell’oggettiva tardività dell’adempimento, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, circostanza che ha reso necessario l’avvio del giudizio per ottenere quanto già dovuto in esecuzione del giudicato.
Nella quantificazione delle spese, il Collegio ha tuttavia riconosciuto rilievo al comportamento resipiscente dell’Amministrazione, che ha comunque provveduto al pagamento prima della discussione, riducendo la condanna al 70% del dovuto, liquidato forfetariamente in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.