Sanatoria paesaggistica esclusa per sentiero su area boscata difforme (Cons. Stato n. 5752 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167 d.lgs. n. 42 del 2004 costituisce istituto eccezionale e di stretta interpretazione, la cui operatività è riservata alle fattispecie tassativamente contemplate dal comma 4. Resta pertanto esclusa la sanatoria postuma di opere non edilizie che incidano su aree boscate e comportino la trasformazione di porzioni di territorio diverse da quelle originariamente assentite. È irrilevante che le modifiche siano “in riduzione” rispetto al progetto autorizzato, poiché la preclusione discende dalla natura dell’intervento e non si declina in termini quantitativi. L’istanza di sanatoria assume valore confessorio dell’abuso, poiché presuppone logicamente la realizzazione di opere prive di titolo o difformi da quello rilasciato. La formazione del silenzio-assenso non si perfeziona quando la domanda non sia compiutamente qualificata e corredata della documentazione necessaria.

Il Fatto

Il Comune appellante, beneficiario di un finanziamento nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera, ha realizzato un percorso per e-bike in area gravata da vincolo paesaggistico. L’opera aveva ottenuto l’autorizzazione paesaggistica e il parere favorevole in sede di valutazione ambientale strategica. I lavori, avviati nell’aprile 2022, sono stati eseguiti in parziale difformità dal progetto: nel maggio 2023 l’area è stata sottoposta a sequestro preventivo in sede penale.

Il Comune ha presentato dapprima un’istanza di autorizzazione in variante, poi un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167. La Soprintendenza ha dichiarato improcedibile e inammissibile l’istanza. Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso introduttivo, dichiarando inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti e improcedibile il secondo. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Sul primo motivo, i giudici confermano la difformità tra il tracciato assentito e quello realizzato, desumendola dalla relazione della Guardia di Finanza e dagli stessi atti del Comune, che ha riconosciuto di avere seguito un “percorso alternativo”. La regolare approvazione del progetto originario non incide sulla sanabilità di quanto eseguito secondo un diverso tracciato.

Quanto al valore delle istanze, il Collegio ribadisce che l’istanza di sanatoria ha valore confessorio dell’abuso: essa presuppone logicamente la realizzazione di opere prive di titolo o difformi. Il motivo soggettivo di “non lasciare chiusa alcuna opzione procedimentale” non neutralizza il contenuto oggettivo delle domande.

Sul secondo motivo, i giudici escludono la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990: la nota del 31 luglio 2023 aveva sottoposto preventivamente al Comune il principale profilo ostativo. In ogni caso, la riconducibilità dell’intervento alle fattispecie tassative dell’art. 167, comma 4 esclude che il contenuto del provvedimento potesse essere diverso, con conseguente irrilevanza dell’omesso preavviso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2.

Sul terzo motivo, la Corte esclude la formazione del silenzio-assenso. La prima domanda compiutamente qualificata come istanza ex art. 167 è datata 6 luglio 2023. Applicando l’art. 2963, comma 2, cod. civ., il dies a quo non si computa e il novantesimo giorno coincide con il 4 ottobre 2023: il diniego è tempestivo. La questione rimessa all’Adunanza plenaria non è rilevante nel caso concreto.

Sul quinto motivo, infine, il Collegio conferma che l’istituto è riservato agli interventi inerenti a fabbricati, restando esclusa la sanatoria per opere non edilizie che alterino territori boschivi. Irrilevante la riduzione quantitativa. Le spese del grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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