Abusi edilizi in zona vincolata e valutazione unitaria delle opere (Cons. Stato n. 5870 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di vincolo paesaggistico sull’area, qualsiasi intervento edilizio idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi deve essere preceduto dall’autorizzazione paesaggistica; in sua assenza è soggetto a sanzione demolitoria, essendo indifferente il titolo edilizio astrattamente necessario. La valutazione dell’intervento consistente in una pluralità di opere va compiuta in modo globale e non atomistico, perché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. La natura pertinenziale è configurabile, ai fini edilizi, solo per opere di modesta entità, accessorie, prive di autonomo valore di mercato e non comportanti carico urbanistico. L’ordine di demolizione costituisce espressione di attività vincolata, non assistita dalle garanzie partecipative e non richiedente la comunicazione di avvio del procedimento.
Il Fatto
Due proprietari di immobili siti nel medesimo Comune hanno impugnato altrettante ordinanze di demolizione di opere abusive, adottate dal Comune per interventi eseguiti in assenza di autorizzazione comunale e di nulla osta paesaggistico. Le ordinanze contestavano la realizzazione di corpi di fabbrica in ampliamento e sopraelevazione, nonché di strutture accessorie adibite a ricovero di piante.
Il TAR Campania, previa riunione dei ricorsi, li ha respinti, ritenendo legittima la contestazione dell’incremento di superficie intervenuto in area vincolata e qualificando il potere repressivo come vincolato. I proprietari hanno proposto appello, articolando otto motivi, e la proprietaria di un fondo vicino si è costituita chiedendo il rigetto integrale del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Quanto all’intervento ad opponendum, la Corte ha ribadito che è sufficiente la titolarità di un interesse di mero fatto al mantenimento dell’assetto determinato dai provvedimenti impugnati, idoneo a ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso, ravvisando nella vicinitas un indizio di pregiudizio alla proprietà.
Sul piano istruttorio, il Collegio ha confermato le risultanze della verificazione di prime cure, precisando che i dati catastali non sono decisivi ai fini dell’accertamento della legittimità urbanistico-edilizia, poiché il catasto è implementato su dichiarazioni dei privati e rileva primariamente a fini fiscali, assumendo carattere recessivo e sussidiario.
Nel merito, la Corte ha affermato che, in caso di vincolo paesaggistico, ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede l’autorizzazione paesaggistica e, in sua assenza, è soggetto a demolizione. L’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 qualifica come variazione essenziale qualsiasi intervento su immobili vincolati, con conseguente demolizione ai sensi dell’art. 31, comma 1, t.u. edilizia. Il provvedimento repressivo è legittimo a prescindere dal titolo astrattamente necessario, rilevando la sola carenza di titolo in zona vincolata.
La Corte ha poi ribadito il principio dell’apprezzamento unitario delle opere: la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne l’impatto effettivo complessivo, poiché il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e dalle reciproche interazioni. L’opera abusiva va identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi.
È stata altresì esclusa la natura pertinenziale delle strutture, che presentano consistenza, autonomia rispetto al preesistente e rilevante ingombro. Infine, la Corte ha confermato la natura vincolata del potere repressivo, non assistito dalle garanzie partecipative, con esclusione della necessità della comunicazione di avvio del procedimento. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti.
Nota della Redazione
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