Piano del commercio su suolo pubblico e delocalizzazione dei posteggi fissi (Cons. Stato n. 5481 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scelta di delocalizzare un posteggio fisso per il commercio su area pubblica, adottata nell’ambito della revisione del Piano del commercio, costituisce esercizio della funzione pianificatoria e gode dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione. Il sindacato giurisdizionale resta circoscritto ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti. Le garanzie procedimentali risultano rispettate quando il confronto sia stato assicurato attraverso apposite Conferenze di Servizi, i cui approfondimenti sono volti a obiettivi di pianificazione generale. L’eventuale specificità della posizione del singolo operatore non sottrae la vicenda alle finalità di interesse generale sottese alla pianificazione. La cessazione ex lege della concessione, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 214/2023, preclude inoltre qualsiasi pretesa di permanenza nella sede originaria.

Il Fatto

La società appellante, titolare di un posteggio fisso per il commercio su area pubblica collocato in una via della capitale, impugnava davanti al TAR Lazio la determinazione dirigenziale che, attuando il Piano del commercio su area pubblica, ne disponeva lo spostamento definitivo in altra via. La delocalizzazione era già stata attuata in via temporanea in occasione dell’evento giubilare.

Il giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo i provvedimenti esito di un’istruttoria approfondita e le scelte amministrative immuni da profili di illogicità. La società proponeva appello, contestando la violazione delle garanzie endoprocedimentali, il difetto di istruttoria e motivazione e l’inidoneità della nuova collocazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi, per la loro connessione logica e giuridica, e muove da un rilievo preliminare e dirimente: l’autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio fisso nella sede originaria vede scaduta ex lege la relativa concessione al 31 dicembre 2025, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 214/2023.

Tale condizione di diritto non è modificata dalla mera proroga tecnica concessa dall’amministrazione sulla nuova postazione, adottata nelle more delle procedure di gara. La cessazione del titolo concessorio priva dunque di fondamento la pretesa di permanenza nella sede originaria.

Nel merito, il Collegio rileva che la successiva attività di riordino delle postazioni commerciali, finalizzata alla revisione del Piano in vista delle gare pubbliche, non risulta posta in essere in violazione delle garanzie procedimentali. Il contraddittorio è stato assicurato attraverso la convocazione di apposite Conferenze di Servizi, i cui approfondimenti hanno coinvolto gli uffici interessati.

Quanto al sindacato sulla discrezionalità tecnica, i provvedimenti impugnati non presentano vizi di illogicità, irragionevolezza o travisamento. La pianificazione ha tenuto conto di interessi generali riconducibili a beni primari quali la legalità, la sicurezza e il decoro urbano, oggetto di valutazione da parte degli uffici competenti.

La posizione della società non riveste una specificità tale da sottrarla alle finalità di pianificazione generale. Le doglianze sulla idoneità della nuova collocazione non colgono nel segno, anche perché l’attività è stata svolta nella nuova postazione per oltre un anno senza prova delle asserite criticità. L’appello è quindi respinto, con conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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